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Annullamento matrimonio civile e religioso in Cassazione e Sacra Rota.

Annullamento matrimonio

Annullamento matrimonio civile

Annullamento matrimonio religioso

Annullamento matrimonio civile e annullamento matrimonio religioso: sentenze di Cassazione e Sacra Rota sull’annullamento del matrimonio civile e religioso.

Rassegna di Leggi e sentenze a cura dell’agenzia investigativa A-Z e del suo titolare Dario Caldelli, investigatore privato professionista dal 1975, cui puoi rivolgerti per un preventivo telefonico immediato al n° 3356661227 (24 ore su 24) e per una consulenza, su ogni tipo di investigazione privata e sull’utilizzo legale di apparecchiature investigative adatte al tuo “caso”.

Annullamento matrimonio
Annullamento matrimonio

Codice di Diritto Canonico 

CAPITOLO I

LE CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

Articolo 1 – Il tribunale competente

Can. 1671 – Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.

Can. 1672 – Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.

Can. 1673 – Sulle cause di nullità del matrimonio che non siano riservate alla Sede Apostolica è competente: 1) il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2) il tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio o il quasi-domicilio; 3) il tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il domicilio, purché entrambe le parti risiedano nel territorio della stessa Conferenza Episcopale, e il Vicario giudiziale del luogo del domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia d’accordo; 4) il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché si aggiunga il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale prima la interroghi, se mai abbia qualcosa da eccepire.

 

Cass. civ, Sez. 1°

Sentenza n. 3186 dell’11/02/2008 (su annullamento matrimonio religioso)

Svolgimento del processo

1 C.M., con citazione notificata il XX/XX/2003 a P.M., esponeva di avere contratto matrimonio concordatario con la convenuta e di avere successivamente chiesto al tribunale ecclesiastico *** di pronunciarne la nullità, dichiarata con sentenza XX/XXX/2000, confermata con decreto XX/XXX/2002 del tribunale ecclesiastico di appello, resa esecutiva con decreto XX/XX/2003 del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica.

Chiedeva che la sentenza fosse dichiarata efficace nello Stato italiano.

La P. si costituiva dinanzi alla Corte di appello di *** opponendosi alla delibazione della sentenza e chiedendo in subordine, in via riconvenzionale, la pronuncia dei provvedimenti temporanei di natura economica previsti dalla L. n. 121 del 1985, art. 8. La Corte di appello, con sentenza depositata il XX/XX/2003, dichiarava l’efficacia della sentenza ecclesiastica nella Repubblica italiana e determinava, in via provvisoria, il contributo per il mantenimento della P. in Euro 413,17.

Avverso la sentenza la P. proponeva ricorso a questa Corte, con atto notificato al C. in data XX/XXX/2005, formulando due motivi. Il C. resiste con controricorso notificato il XX/XX/ 2005, contenente ricorso incidentale ed ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 8, n. 2, lett. b) dell’accordo di revisione del concordato con la Santa Sede, del 1984, reso esecutivo con L. 28 marzo 1985, n. 121, a norma del quale per potersi delibare la sentenza ecclesiastica deve essere accertato che “nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano”.

Si deduce al riguardo che nel procedimento di primo grado dinanzi al giudice ecclesiastico era stato leso il principio fondamentale dell’ordinamento processuale italiano della immodificabilità della domanda, se non in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni della parte convenuta. Infatti il C. aveva dedotto la nullità del matrimonio “a norma del canone 1101, paragrafo 2, per esclusione della prole da parte sua” ed il “dubbio” sulla nullità del matrimonio era stato inizialmente concordato “an constet de nullitate matrimonii in casu ex capite defectus matrimonialis consensus ob exclusum bonum prolis ex parte viri” ed essa ricorrente aveva contestato la veridicità di tale fatto.

Successivamente, secondo quanto risulta dalla sentenza ecclesiastica, il “dubbio” – poi risolto con la declaratoria di nullità del matrimonio – era stato stabilito d’ufficio, dopo l’interrogatorio delle parti, l’audizione di alcuni testimoni e due consulenze psichiatriche di parte attrice, diversamente, e cioè “an constet de matrimonii nullitate in casu ob viri incapacitatem adsumendi obligationes matrimonii essentiales”.

Secondo la ricorrente la modificazione della domanda, così avvenuta, si porrebbe in contrasto con i principi dell’ordinamento italiano in quanto, fallita la prova relativa alla esclusione della prole da parte del marito, la nullità del matrimonio era stata dichiarata per incapacità psichica del marito ad emettere un valido consenso, con la violazione del diritto di difesa della convenuta, che si era difesa in relazione alla domanda originaria, fornendo elementi poi utilizzati contro di lei per l’accoglimento del dubbio successivamente formulato. Ne risulterebbero lesi principi fondamentali dell’ordinamento italiano, che non consente all’attore di mutare la domanda, mentre non sarebbe fondato l’assunto della sentenza impugnata secondo il quale la difesa della parte convenuta aveva avuto tutte le opportunità per contestare il mutamento del “dubbio”, come consente l’ordinamento processuale canonico, e quindi non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio e dei diritti fondamentali della difesa. Infatti la ricorrente, prima del mutamento del “dubbio”, aveva fornito elementi che poi l’hanno pregiudicata.

Il motivo è infondato.

La L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, n. 2, lett. b), statuisce che le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte di appello in presenza di alcune condizioni, fra le quali “che nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano”.

Tale disposizione va interpretata nel senso che una violazione, nel corso del procedimento dinanzi al tribunale ecclesiastico, del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, quale circostanza ostativa alla delibazione, è riscontrabile soltanto in presenza di una compressione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall’ordinamento dello Stato, mentre restano irrilevanti le diversità della normativa processuale ecclesiastica che non incida sul nucleo essenziale ed ineliminabile del diritto di difesa, quale garantito nell’ordinamento dello Stato, senza lo svuotamento e la compromissione dello stesso.

La su detta violazione del diritto di difesa non sussiste nel caso di specie, non costituendo il principio della immodificabilità della domanda un principio dell’ordinamendo processuale dello Stato coessenziale al diritto di difesa, inderogabilmente garantito dagli artt. 24 e 11 Cost., risultando il diritto di difesa assicurato ove alla modificabilità della domanda si raccordi, in concreto, la garanzia del contraddittorio in relazione alla domanda modificata, come la Corte di appello ha accertato essere avvenuto nel caso di specie.

Nè ha pregio l’argomento della ricorrente secondo il quale una lesione del diritto di difesa le sarebbe derivata dall’avere essa fatto ammissioni che non l’avrebbero pregiudicata in relazione alla causa petendi originaria, mentre l’hanno pregiudicata a seguito del mutamento di essa. Infatti le parti, nei giudizi dinanzi ai tribunali ecclesiastici, sono sin dall’inizio a conoscenza della mutabilità, nel corso di essi, della causa petendi, cosicchè sono in grado di difendersi, sin dall’inizio del procedimento, secondo una linea difensiva che tenga conto della su detta possibilità e delle sue conseguenze.

2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, n. 2, lett. c) del su detto accordo, reso esecutivo con L. n. 121 del 1985, come integrato dalla L. n. 218 del 1995., art. 64, lett. f).

Si deduce che, ai sensi del disposto di detta normativa la sentenza ecclesiastica non può essere delibata, avendo l’odierna ricorrente eccepito che, prima del passaggio in giudicato della sentenza canonica, con ricorso al tribunale di *** depositato nella cancelleria in data xx/xx/2002, aveva chiesto la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè aveva proposto un giudizio con il medesimo oggetto.

Al riguardo va premesso che, a norma della L. n. 121 del 1985, art. 8, n. 2, le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono delibabili ove ricorrano – oltre alle condizioni di cui al sopra indicato disposto della lett. b) – anche la condizione prevista dalle lett. a) e c). Cioè che sussistesse, relativamente alla sentenza, la competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa, in quanto relativa a matrimonio concordatario celebrato in conformità delle prescrizioni del primo comma dello stesso articolo (lett. a) e che ricorressero, inoltre (lett. e) “le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”.

Va inoltre precisato che tale rinvio, avendo natura di rinvio materiale e non formale (Cass. 10 maggio 2006, n. 10796), va riferito al testo dell’art. 797 c.p.c., vigente all’epoca dell’entrata in vigore della L. n. 121 del 1985, e non alla L. n. 218 del 1995, art. 64, successivamente entrato in vigore. Infatti, come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 8 giugno 2005, n. 12010; 25 maggio 2005, n. 11020; 30 maggio 2003, n. 8764), l’abrogazione dell’art. 797 c.p.c., sancita dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell’Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985, n. 121, disposizioni le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso riferimento all’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., (così l’art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all’art. 8 dell’Accordo). Ne consegue che il Giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di procedura civile, iquali risultano perciò connotati – relativamente a tale specifica materia ed in forza delprincipio concordatario accolto dall’art. 7 Cost., (comportante la resistenza all’abrogazionedelle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali) – da una vera e propria ultrattività.

Pertanto, in conformità con quanto sostanzialmente dedotto con il motivo (ancorchè sia richiamato anche la L. n. 218 del 1995, art. 64), va verificato se, al momento della proposizione della richiesta di delibazione, fosse “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza” da delibare (art. 797 c.p.c., n. 6).

Ciò premesso, anche il secondo motivo deve essere ritenuto infondato.

La domanda di divorzio, cosi come quella di separazione (Cass. 6 marzo 2003, n. 3339), ha infatti un oggetto diverso dalla domanda relativa alla declaratoria di nullità del matrimonio, sia che questa sia stata proposta dinanzi ai tribunali ecclesiastici, sia che sia stata proposta dinanzi al Giudice statuale.

Questa Corte, a sezioni unite, con sentenza 13 febbraio 1993, n. 1824, ha affermato il principio (riaffermato da Cass. 18 aprile 1997, n. 3345; 16 novembre 1999, n. 12671; 19 novembre 1999, n. 12867) secondo il quale, a seguito dell’accordo di revisione del Concordato reso esecutivo con la L. n. 121 del 1985, è stata abolita la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari, con la conseguente concorrenza, riguardo a tali cause, della giurisdizione dei Giudici italiani.

Peraltro Questa Corte, con la sentenza n. 4402 del 2001 (alla quale si è successivamente conformata Cass. 4 marzo 2005, n. 4795) ha espressamente affermato che la domanda di divorzio ha causa petendi e petitum diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio, e che ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni relative all’esistenza e alla validità del vincolo – che darebbero luogo a questioni incidenti sullo status delle persone, e quindi da decidere necessariamente, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., con efficacia di giudicato – l’esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della pronuncia di divorzio, ma non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione di un giudicato.

Per questa ragione la proposizione di una domanda di divorzio, investendo il matrimonio – rapporto e non il matrimonio atto, non costituisce ostacolo alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, costituendolo solo la dimostrata proposizione, nel giudizio di divorzio, di una espressa domanda di nullità del matrimonio, avente carattere pregiudiziale rispetto a quella di divorzio e, per quanto sopra, detto, destinata ad essere decisa con efficacia di giudicato.

Non essendo stato dedotta con il motivo la proposizione nel giudizio di divorzio di tale domanda, il motivo deve essere ritenuto infondato.

3 Con il controricorso è stato proposto ricorso incidentale deducendosi, a proposito dell’assegno provvisionale concesso dalla sentenza della Corte di appello, la violazione dell’art. 129 bis c.c., in quanto la declaratoria di nullità del matrimonio concordatario per incapacità psichica sarebbe incompatibile con la consapevolezza da parte dell’incapace dell’esistenza del vizio richiesta dalla norma per la concessione della provvisionale.

Il motivo è inammissibile.

Va precisato che il provvedimento, la cui legittimità si contesta, risulta adottato sulla base dell’art. 8, n. 2, dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985, n. 121), il quale riconosce alla Corte d’Appello, in sede di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di matrimonio religioso, il potere di disporre, in via provvisoria, una congrua indennità e la corresponsione di alimenti al coniuge in buona fede.

In proposito questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. 19 novembre 2003, n. 17535; 17 marzo 1998, n. 2852) che il provvedimento con il quale la Corte d’appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga, a norma dell’art. 8, n. 2, dell’Accordo sopra citato, di revisione del Concordato lateranense, misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria (in quanto diretti ad assicurare preventivamente la “fruttuosità pratica” della decisione definitiva), ed è subordinato all’accertamento, in via di delibazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell’indennità e degli alimenti (“fumus boni iurla”), nonchè del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere davanti al giudice competente per la decisione sulla materia. Conseguentemente, avverso detto provvedimento interinale, per sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudicato (sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale), non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Stante la reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte di cassazione;

Rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 gennaio

2008. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 22 agosto 2011, n. 17465

Con citazione notificata in data 7.8.2007, ***** conveniva in giudizio davanti alla Corte d’Appello di Bologna *** per sentir dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale emiliano in Modena del 21.9.2005, che aveva dichiarato la nullità del matrimonio celebrato in Reggio Emilia tra le parti, per esclusione del requisito dell’indissolubilità del vincolo da parte del *****.

Costituitosi il contraddittorio, la ***** si opponeva alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 20.10/11.11.2009, dichiarava efficace la sentenza ecclesiastica inter partes.

Ricorre per cassazione la ***** sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il *****.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivazione della decisione

Vanno dapprima esaminate le questioni pregiudiziali sollevate.

Non si ravvisa violazione alcuna dell’art. 360 bis c.p.c.: la ricorrente afferma di richiamarsi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, della quale propone una differrente considerazione. Nè si ravvisa mancata autosufficienza del ricorso (Cass. n. 1343 del 2011): la lunga convivenza durante il matrimonio tra i coniugi, ancorchè questo sia invalido, ne impedirebbe l’annullamento, per contrasto con l’ordine pubblico italiano, dovendosi considerare pienamente rilevante il matrimonio-rapporto, al di là del matrimonio-atto. Si tratta di argomentazione, nella specie, del tutto illegittimamente proposta, in quanto sollevata per la prima volta nel presente giudizio., da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimonii, purchè tale divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge o da questo conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza. Il giudice italiano, dovendo esprimire una valutazione, estranea all’oggetto del giudizio canonico, di garanzia dell’affidamento negoziale incolpevole da parte del coniuge, può provvedere ad un’autonoma valutazione delle prove, secondo le regole del processo civile (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2467 del 2008).

I motivi possono sicuramente articolarsi in sub motivi inerenti tanto alla violazione di legge che al vizio di motivazione. E’ appena il caso di precisare che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11.11.2009, dunque successivamente all’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., inerente ai quesiti di diritto relativi ai motivi proposti.

Con il primo motivo, la ***** lamenta violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. (art. 360 n. 3,4,5 c.p.c.) per errori in judicando e in procedendo, nonchè omessa motivazione circa l’errata applicazione dell’art. 64 l. 218 del 1995, sostitutivo dell’abrogato art. 797 c.p.c.

Il motivo va dichiarato inammissibile, per estrema genericità.

La ricorrente sostiene l’ultrattività dell’art. 797 c.p.c. e la sua attuale applicabilità ai procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche;

afferma, peraltro del tutto apoditticamente, che il giudice a quo non avrebbe considerato la predetta norma, senza specificare modi e caratteri di disapplicazione dell’art. 797 c.p.c., e di applicazione dell’art. 64 l. 218, da parte della Corte territoriale; non precisa se e come l’eventuale non applicazione dell’art. 797 predetto avrebbe negativamente inciso sui suoi diritti processuali e sostanziali.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta errori in procedendo e judicando, a seguito di esame errato della sentenza ecclesiastica da parte del giudice della deliberazione, con mancata applicazione dell’art. 797 c.p.c., in riferimento all’ordine pubblico italiano e alla tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.

Il motivo si articola su vari submotivi.

Di uno va affermata l’inammissibilità: si tratta di argomentazione che richiama evidentemente una recente pronuncia di questa Corte.

 Per il resto, il giudice a quo ha fatto buon uso dei suoi poteri, applicando la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione dell’indissolubilità del vincolo.

Ma proprio la necessità di un’autonoma valutazione del materiale probatorio, relativo al giudizio ecclesiastico, conduce correttamente il guidice a quo a ritenere irrilevante, perchè estranea al thema decidendum del giudizio canonico, l’affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiastica, circa la mancata conoscenza da parte della ***** dell’esclusione dell’indissolubilità del vincolo, inerente al coniuge.

Afferma la ricorrente che il giudice a quo non ha esaminato le prove raccolte, limitandosi a recepire affermazioni ed indicazioni contenute nella sentenza ecclesiastica. E’ vero esattamente il contrario: la Corte di merito non si ferma alle indicazioni della sentenza, ma richiama correttamente l’istruzione probatoria del giudizio canonico, e in particolare le deposizioni testimoniali assunte in quella sede.Nonostante l’affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiatica, circa la non conoscenza da parte della ***** il giudice a quo, dopo una valutazione articolata ed approfondita del materiale probatorio raccolto, conclude per la conoscenza o conoscibilità, con l’ordinaria diligenza, da parte dell’odierno ricorrente ( il fidanzamento tra il ***** e la ***** interrotto da una relazione del ***** con altra donna, i tratti caratteriali di quest’ultimo sensibile al fascino di altre donne e alieno da legami stabili e duraturi: la gravidanza della ***** e lo sconcerto del *****, una riunione generale delle due famiglie per decidere il da farsi; l’introduzione al matrimonio del ***** per intervenuta gravidanza della ***** la convinzione, espressa in varie sedi, che vi sarebbe stata comunque la possibilità di divorzio. Non sembra pertanto sussistere violazione alcuna del principio dell’affidamento negoziale incolpevole.

Il giudice a quo esprime una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo da parte di questa Corte, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

Il motivo, nonostante presenti, come si diceva, profili di inammissibilità, va complessivamente rigettato, in quanto infondato.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

La natura della causa e la posizione personale delle parti suggeriscono la compesazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensata tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

A norma dell’art. 52 D.L. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri identificati delle parti, dei minori e dei parenti in quanto imposto dalla legge.

Roma, 6 giugno 2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 AGOSTO 2011.

Annullamento matrimonio religioso
Annullamento matrimonio religioso

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 30 settembre 2010 – 20 gennaio 2011, n. 1343

omissis…

(La signora XXXX XXXX ricorreva in Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, in sede di giudizio di rinvio, aveva dichiarato esecutiva la sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico della Rota Romana dopo una convivenza con il marito durata oltre venti anni, non considerando la contraddittorietà della stessa all’ordine pubblico italiano)

Motivi della decisione

1. – Il ricorso contiene un motivo.

La cassazione vi è chiesta per il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.p., in relazione agli artt. 8 L. 25 marzo 1985, n. 121; 64, lett. g) L. 31 maggio 1995, n. 219; n. 123 cod. civ. e 29 Cost.)

E’ concluso dal seguente quesito di diritto: “Se possa essere riconosciuta nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimoni, quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent’anni, e se detta sentenza produce effetti contrari all’ordine pubblico, per contrasto con gli artt. 123 c c. e 29 Cost.”.

2. – La parte ha ripercorso l’itinerario della giurisprudenza di legittimità osservando, che sino alla sentenza 4701 del 1999 delle sezioni unite, la Corte si era in prevalenza orientata nel senso di riconoscere la contrarietà all’ordine pubblico della sentenza del tribunale ecclesiastico che non avesse tenuto in conto la disposizione dell’art. 123, comma 2, cod. civ., e ciò perché l’effettiva instaurazione del rapporto matrimoniale con la pienezza della convivenza morale e materiale dei coniugi avrebbe precluso ogni possibilità di far valere vizi simulatori dell’atto matrimoniale – come sentenze orientate in questo senso ha indicato la 192 del 1988, le 5358 e 5354 del 1987.

Dopo aver affermato che – come risultava dalla citazione in riassunzione – il matrimonio era stato contratto nel 1972 e la separazione era stata omologata nel 1992, la parte ha concluso dicendo di reputare che “vanificare una convivenza ventennale con perdita per la ricorrente dei diritti derivanti dal matrimonio dichiarato nullo (in caso di passaggio in giudicato della sentenza ora impugnata) sia in contrasto, oltre che con l’ordine pubblico, con il dettato costituzionale, che all’art. 29 assicura l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”.

Del canto suo il resistente ha ribattuto richiamandosi a quanto statuito, in senso contrari, nella sentenza 4700 del 1988 delle sezioni unite e poi in una successiva decisione, indicata nella sentenza 10143 del 2002.

3. – Il motivo è fondato.

La rivisitazione della precedente giurisprudenza della Corte, compita in questa materia dalle sezioni unite con la sentenza 18.7.2008 n. 19809, ha consentito di mettere in rilievo che “l’ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese “favor” per la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l’ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l’annullamento in sede civile”.

Nella medesima decisione si è osservato come nella sentenza 6 marzo 2003 n. 3339 fosse stato dato implicito rilievo anche al matrimonio-rapporto, che nell’ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, ed impedisce di annullare il matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se questa è durata per un certo tempo (come si desume dagli artt. 120 cpv, 121 comma 3 e 123 cpv cod. civ.).

Si è quindi osservato che “Non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l’ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi, ritenendo l’impedimento a chiedere l’annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d’ordine pubblico alla delibazione”.

La considerazione di fondo che sorregge tale scelta è in ciò, che, riferita a date situazioni invalidanti dell’atto matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge.

La Corte condivide questa impostazione.

Ritiene dunque che la sentenza impugnata presenti il vizio denunziato nel motivo, per avere considerato in linea di principio non ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all’altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio.

4. – Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata.

5. – La Corte ritiene che – dedotto e non contestato che la convivenza si è protratta per quasi un ventennio – non siano necessari ulteriori accertamenti per addivenire sulla domanda ad una pronunzia di merito, che rientra dunque, secondo l’art. 384 cod. proc. civ. nei suoi poteri.

La conclusione è che la domanda deve essere rigettata.

6. – Le spese dell’intero giudizio debbono essere interamente compensate: il processo ha conosciuto alterne vicende e nel suo corso gli orientamenti della giurisprudenza si sono venuti modificando.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito rigetta la domanda: compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso il giorno 30 settembre 2010 in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

Il Presidente, relatore ed estensore

Paolo Vittoria

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