Agenzia investigativa. Investigatore privato. Investigazioni private in tutta Italia.
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Assenteismo dipendenti: leciti i controlli su dipendenti in malattia.

Assenteismo

Assenteismo dipendenti

Controllo dipendenti in malattia o assenteisti

Assenteismo dipendenti: leciti i controlli su dipendenti in malattia o assenteisti, effettuati da investigatori privati (Garante Privacy 13.1.2001).

Rassegna di giurisprudenza a cura dell’agenzia investigativa A-Z e del suo titolare Dario Caldelli, investigatore privato professionista dal 1975, cui puoi rivolgerti per un preventivo telefonico immediato al n° 3356661227 (24 ore su 24) e per una consulenza, su ogni tipo di investigazione privata e sull’utilizzo legale di apparecchiature investigative adatte al tuo “caso”. 

Assenteismo dipendenti
Assenteismo dipendenti

 

Garante della privacy

Lecito far svolgere a un investigatore privato indagini su un dipendente in malattia o assenteista.

(Gar. Privacy 13.1.2001)

Non viola le norme sulla privacy l’investigatore privato che, nel rispetto delle leggi e in base ad un preciso incarico, raccoglie informazioni utili alle indagini. Il Garante della privacy ha infatti respinto il ricorso di un dipendente licenziato, che gli chiedeva di accertare se il trattamento di dati effettuato dai suoi datori di lavoro fosse lecito e corretto. Il dubbio si riferiva alle indagini di un investigatore che, per conto della sua società, era riuscito ad accertare l’insussistenza della patologia da lui addotta per giustificare i periodi di assenza. L’Autorità – con una decisione del novembre scorso pubblicata sulla news-letter n. 79 del 13 gennaio – ha osservato che l’uso di informazioni al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria è lecito. L’investigatore incaricato dal legale della società aveva raccolto e trasmesso alcuni dati personali del dipendente (fotografie, annotazioni sugli spostamenti, orari ecc.) risultati utili a dimostrare in giudizio l’inesistenza della malattia. Alcuni occasionali riferimenti a familiari presenti , durante gli spostamenti dell’interessato o altri particolari o comportamenti (es. autovetture guidate), che si potrebbero desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni dell’investigatore, non sono stati ritenuti eccedenti ,rispetto alla finalità di provare che il dipendente fosse in grado di svolgere una normale vita di relazione, nonché di riprendere l’attività lavorativa. (17 gennaio 2001)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dal sig……. nei confronti della ……..S.p.A. e dell’investigatore privato….

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSA

1. In data 5 agosto 1999 il sig…… ha inviato a questa Autorità una “segnalazione-quesito” con la quale ha chiesto di verificare la liceità e correttezza di un trattamento di dati effettuato dalla società che lo ha licenziato per insussistenza di una patologia addotta per giustificare alcuni periodi di astensione dal lavoro. L’interessato ha fatto presente che nella relazione conclusiva dell’attività informativa svolta per conto della società da un investigatore privato per appurare l’insussistenza di una patologia (relazione prodotta davanti al giudice del lavoro), sarebbero stati riportati dati personali suoi e di terzi in violazione della legge n. 675/1996.

2. In data 11 settembre 1999 questa Autorità ha avviato accertamenti ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 675/1996, nei confronti della società e dell’investigatore privato, i quali hanno fornito le informazioni richieste ritenendo lecito il trattamento effettuato. Ulteriori elementi di valutazione sono stati forniti dall’interessato con note del 20 settembre e del 28 dicembre 1999.

CIO’ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il trattamento dei dati in esame non è risultato illecito essendo stato svolto per soddisfare una legittima esigenza della società di far valere un diritto in sede giudiziaria.

La legge n. 675/1996 prende in considerazione anche tale esigenza e prevede alcune eccezioni alla disciplina ordinaria. In particolare il trattamento dei dati personali non sensibili effettuato per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria è lecito anche senza il consenso dell’interessato, sempreché i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (articolo 12, comma 1, lett. h); articolo 20, comma 1, lett. g [1]); v. anche l’articolo 22, comma 4[2]).

Dalla documentazione in atti emerge che l’investigatore privato é stato incaricato da un legale della società in base ad un preciso mandato ed ha raccolto, compendiato in una relazione e trasmesso al committente alcuni dati personali (in particolare fotografie e brevi annotazioni dell’investigatore circa gli spostamenti del lavoratore interessato nei periodi e negli orari indicati nell’incarico) pertinenti rispetto all’intento della società di dimostrare in giudizio – come poi è avvenuto l’insussistenza di una specifica patologia addotta dal lavoratore interessato.

L’attività investigativa appare dagli atti orientata sulla persona del lavoratore interessato. La possibilità di desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni alcuni occasionali riferimenti a familiari compresenti durante gli spostamenti o ad altri particolari o comportamenti (ripresa di un prelievo bancomat o del luogo dove il lavoratore si recava durante le uscite; autovetture guidate) non possono ritenersi eccedenti rispetto alla finalità della società di dimostrare che la particolare patologia addotta consentiva sia una normale vita di relazione, sia la ripresa del lavoro (come pure di prendere atto che il lavoratore doveva recarsi in necessaria visita presso un medico).

Ininfluente é, poi, la circostanza che il lavoratore avesse nel frattempo prodotto un certificato comprovante la prosecuzione della malattia, giacché scopo della società era proprio quello di dimostrare l’erroneità della prognosi.

Anche alla luce della restituzione dei dati alla società da parte dell’investigatore, non consta, poi, alcun altro utilizzo dei dati diverso da quello della difesa in sede giudiziaria o, comunque, in violazione della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione.

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