Infedeltà coniugale
Sentenze di Cassazione su infedeltà coniugale.
Giurisprudenza per addebito della colpa nella separazione coniugale.
Infedeltà coniugale e addebito della colpa nella separazione coniugale: rassegna di sentenze della Corte di Cassazione a cura dell’agenzia investigativa A-Z e del suo titolare Dario Caldelli, investigatore privato professionista dal 1975, cui puoi rivolgerti per un preventivo telefonico immediato al n° 3356661227 (24 ore su 24) e per una consulenza, su ogni tipo di investigazione privata e sull’utilizzo legale di apparecchiature investigative adatte al tuo “caso”.
CODICE CIVILE
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143: Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
SENTENZE SU INFEDELTÀ CONIUGALE
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 18 gennaio – 20 aprile 2011, n. 9074
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, dichiarata con sentenza non definitiva n. 11744 del 19.10.2005, la separazione personale dei coniugi D. P. D. P. F. A. (ricorrente nel maggio del 1999) e M. A. A. , sposatisi il (omissis), con successiva sentenza definitiva dell’8.10 e 4.11.2008, addebitava la separazione alla moglie, imputandole la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, respingeva la sua contrapposta domanda di addebito della separazione al marito, denegandole l’attribuzione del chiesto assegno di mantenimento e degli alimenti; revocava, inoltre, l’assegno provvisorio concessole nel 1999, in sede presidenziale, d’importo pari a L. 25.000.000 mensili, successivamente elevato a L. 35.000.000 e poi ridotto, a decorrere dal novembre 2007, ad Euro 14.000,00 mensili, in ragione del fatto che il D.P. aveva avuto due figli da altra donna. Con sentenza dell’11.11.2009 – 15.01.2010, la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’A., escludeva l’addebito a lei della separazione e le attribuiva, con decorrenza dalla data della sentenza definitiva di primo grado, l’assegno di Euro 12.000,00 mensili, annualmente rivalutabili a decorrere dal 1 gennaio 2011. Infine, considerato il parziale accoglimento delle domande dell’A., compensava per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e poneva a carico del D.P. la residua parte, liquidata in Euro 30.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per diritti) per il giudizio di primo grado ed in Euro 20.000,00 (di cui Euro 3.000,00 per esborsi ed Euro 900,00 per diritti) per il giudizio d’appello. La Corte riteneva tra l’altro:
a) che, contrariamente all’assunto dell’A., doveva ritenersi provato che costei avesse violato l’obbligo di fedeltà coniugale, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale con S.R., posto che a questa conclusione il giudice di primo grado era pervenuto in base all’esito dell’esperita istruttoria, e segnatamente in base alle numerose deposizioni testimoniali, concordi, circostanziate, e non solo de relato, da cui emergeva che la relazione in questione, era iniziata nel 1993, era proseguita anche dopo il 1999, epoca in cui era stato introdotto il presente giudizio, ed era di pubblico dominio, sicché doveva anche escludersi che il D.P. ne fosse venuto a conoscenza solo nel 1999, come da lui sostenuto e come d’altra parte anche smentito dal contenuto della deposizione resa da sua sorella;
b) che dalle deposizioni assunte in primo grado emergeva altresì che il D.P., al pari della moglie, era stato infedele e non poteva concordarsi con il primo giudice per il quale, la sua riferita relazione extraconiugale del 1994 avesse rappresentato solo una millanteria;
c) che, inoltre, era emerso che i coniugi alloggiavano in piani diversi della loro casa ed avevano abitudini, stili di vita, interessi e svaghi non coincidenti;
d) che, quindi, doveva concludersi che tra le parti si fosse instaurato un regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale, il che escludeva ogni nesso di causalità tra l’infedeltà dell’A. e la compromissione del vincolo coniugale e comportava che la separazione non potesse essere addebitata a nessuno dei due coniugi;
e) che, dunque, ben poteva all’A. essere attribuito il chiesto assegno di mantenimento, posto anche:
– che la sproporzione tra i redditi dei due coniugi era macroscopica;
– che, infatti, non avevano trovato specifiche contestazioni le affermazioni dell’A. ed era d’altra parte documentato, che il D.P., definito dalla teste M. “un uomo molto, molto, molto ricco”, era titolare di vaste proprietà immobiliari in zone di prestigio di …, di molteplici conti correnti bancari, di numerose società di famiglia e personali, aveva alienato a terzi società di valore molto ingente, in base alla dichiarazione fiscale del 2006 risultava proprietario di ben 40 immobili, aveva collezioni di armi e di opere d’arte – tra cui un dipinto del V. aveva dato alla moglie la possibilità di vivere in un appartamento vasto 500 mq, arredato lussuosamente, nonché di fruire di una villa prestigiosa in (omissis), di avere una coppia di domestici fissi, di fare vacanze lussuose e in imbarcazioni da diporto, di usare autovetture di lusso, di disporre di scuderie di cavalli che di contro, l’A., nata nel …, era priva di reddito ed era titolare di un solo appartamento;
f) che tenuto conto di tali circostanze, nonché della durata del vincolo coniugale, appariva congrua la misura di Euro 12.000,00 mensili per l’assegno in questione.
Avverso questa sentenza notificatagli il 2.02.2010, il D.P. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 26.03.2010, fondato su tre motivi. L’A. ha resistito con controricorso notificato il 4.05.2010 ed ha proposto ricorso incidentale affidato a sei motivi, cui il D.P. ha resistito con controricorso notificato il 7.06.2010. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il D. P. deduce:
1. “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 360 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 143 c. 2 e 151 c.c., 115 e 116 c.p.c.)”.
Il ricorrente censura, anche per il profilo motivazionale, il diniego di addebito della separazione alla moglie e segnatamente l’esclusione del nesso di causalità tra l’accertata condotta infedele della stessa e la frattura coniugale. A tale riguardo contesta:
– che potesse desumersi che prima del gennaio 1999 fosse stato al corrente della relazione extraconiugale della moglie, iniziata nel 1993, sostenendo anche che era stata travisata la deposizione, in ogni caso irrilevante, di sua sorella C.;
– l’apprezzamento circa il modus vivendi ed in particolare l’accordo di reciproca libertà sentimentale;
– che potessero ritenersi provate sue infedeltà coniugali.
2. “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. art. 360 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. anche in relazione agli artt. 1456 commi 1 e 2 c.c., 115 e 116 c.p.c.)”.
Censura la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, sostenendo essenzialmente l’ipervalutazione della sua condizione economica, la non veridicità dell’asserzione secondo cui non aveva contestato le affermazioni dell’A. sulla consistenza del suo patrimonio, sul punto richiamando la sua memoria di replica del 4.10.2005, l’inconferenza del richiamo alla durata del vincolo coniugale, l’omessa valutazione della nascita di tre suoi figli, l’omessa considerazione della capacità professionale dell’A..
3. “Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 360 c.p.c. è insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.)”.
Censura la disposta compensazione per 1/3 delle spese e deduce l’eccessività della liquidazione inerente a quelle del grado appello. Con il ricorso incidentale l’A. denunzia:
1. “Violazione, falsa applicazione di legge su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697, comma 1, c.c., ovverossia in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova, da parte del marito, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, asseritamente posta in essere dalla moglie”.
2. “Omessa, insufficiente e contraddittoria ed motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 2697, comma 1, c.c., ovverossia in relazione al mancato adempimento dell’onere della prova, in merito alla violazione dell’obbligo di fedeltà, asseritamente posta in essere dalla moglie”.
3. “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 151, comma 2, c.c.” con riguardo al mancato riconoscimento del’addebitabilità della separazione personale al marito.
4. “Violazione, falsa applicazione di legge su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 156, commi 1 e 2, c.c.” con riguardo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, determinato in misura insufficiente ai fini della conservazione del tenore di vita, da lei goduto nel corso della convivenza coniugale”.
5. “Omessa, insufficiente e contraddittoria ed motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 156, commi 1 e 2, c.c., ovverossia in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno per il mantenimento della moglie in misura insufficiente, ai fini della conservazione del tenore di vita, goduto da quest’ultima nel corso della convivenza coniugale”.
6. “Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 91, comma 1, c.p.c., ovverossia in relazione alla determinazione dell’ammontare delle spese processuali, relative al procedimento di primo grado ed alla ripartizione delle stesse fra le parti.
La A. sostiene, infine, la temerarietà dell’impugnazione proposta dal ricorrente e la necessità che lo stesso sia condannato, oltre che al rimborso delle spese processuali, anche al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..
Il primo motivo del ricorso principale ed i primi tre motivi di quello incidentale, che, vertendo tutti sulla questione dell’addebitabilità della separazione personale, consentono esame unitario, non hanno pregio.
Le avversate valutazioni e conclusioni espresse dalla Corte distrettuale appaiono, infatti, aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale nonché assistite da congrue e logiche argomentazioni in ordine a tutti gli aspetti che le parti hanno posto in discussione in questa sede. In particolare l’acquisizione e la valutazione, nel complesso dell’emerse risultanze istruttorie, dei dati posti dai giudici d’appello a fondamento del loro giudizio in punto di non addebitabilità della separazione personale a nessuno dei due coniugi, si rivela irreprensibile, alla luce anche del principio per cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, da ultimo, Cass. 2010/17097).
Le censure sollevate da entrambe le parti in ordine all’individuazione e valorizzazione di detti dati probatori, ancorate pure al raffronto con i richiamati passi di alcune deposizioni testimoniali, al confronto di queste con pregressi scritti, censure peraltro mute sui riflessi di contegni in ogni caso tali da ingenerare obiettivamente nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento da parte del consorte e per lei anche affidate alla perizia di parte su asseriti, subiti danni esistenziali e sessuali, della quale si omette pure di circostanziare l’acquisizione nei gradi di merito, si sostanziano in infondati o per più profili inammissibili, generici rilievi, in parte nuovi o non autosufficienti, rilievi da cui conclusivamente non è dato desumere le denunciate illegittimità o illogicità o carenze motivazionali decisive e che essenzialmente appaiono volti ad un diverso apprezzamento dei medesimi dati, aderente alla tesi da ciascuno propugnata, come noto, non consentito in questa sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. 2006/09332; 2006/03881).
Mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, quale comprovato dalle richiamate, privilegiate/risultanze istruttorie, la Corte di merito ha ineccepibilmente e plausibilmente concluso che la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, essendo sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi, quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, ed in particolare in un’emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
Privi di pregio sono anche il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto ed il quinto motivo di quello incidentale, che possono essere anch’essi esaminati congiuntamente, inerendo tutti allo statuito assegno di mantenimento in favore dell’A.. Le censure che le parti propongono si sostanziano, infatti, in rilievi o infondati o inammissibili per genericità, apoditticità ed assenza di specifici richiami a pregresse acquisizioni probatorie, con riferimento pure all’attuale attitudine dell’A., tra l’altro nata nel 1954, a lavoro proficuo (cfr. Cass. 2006/18547) ed alla sopravvenienza di un terzo figlio del D. P. in aggiunta ai primi due, dei quali, con valutazione implicita, sono stati considerati gli oneri paterni di mantenimento, o ancora si concretano in critiche non decisive, attese le allegazioni di conforto, anche parziali e non esaustive, il tutto a fronte degli esplicitati estremi fattuali della verifica anche comparata, irreprensibilmente compiuta dai giudici di merito, puntualmente ancorata pure al contenuto delle emerse risultanze documentali circa le potenzialità economiche di ciascuna delle due parti, in rapporto al pregresso tenore della vita coniugale, che ben poteva essere desunto dalle acquisite risultanze istruttorie e che la moglie aveva solo tendenzialmente diritto di mantenere.
D’altra parte, come noto, l’entità dell’assegno è determinata con insindacabile apprezzamento delle condizioni personali ed economiche delle parti, che ben può ricomprendere, tra gli elementi valutabili, anche la durata del matrimonio (cfr Cass. 2007/25618) e che, relativamente alle rispettive condizioni economiche non richiede necessariamente l’accertamento dell’esatto ammontare delle relative componenti.
Non meritano, infine, favorevole apprezzamento il terzo motivo del ricorso principale ed il sesto motivo del ricorso incidentale, inerenti al regime delle spese processuali ed alla quantificazione di esse disposti dal giudice d’appello, che al riguardo ha legittimamente proceduto ad un nuovo regolamento, quale conseguenza della pronunzia adottata ed in relazione all’esito complessivo della lite. Se da un canto l’avversata statuizione risulta sorretta da argomentazioni logiche ed aderenti al dettato normativo (art. 92 c.p.c.) ed al considerato esito del giudizio, gli ulteriori rilievi critici che entrambe le parti rivolgono all’attuata quantificazione si rivelano inammissibili per genericità anche alla luce del condiviso principio di diritto (cfr. tra le altre, Cass. 1998/11770) secondo cui “In tema di regolamento delle spese processuali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se l’errore dedotto si risolve nella violazione di una norma giuridica ovvero in un vizio logico della motivazione, restando a carico del ricorrente l’onere di contestare le singole voci di tariffa specificando le ragioni delle denunziate violazioni, così da consentire al giudice di legittimità il suo istituzionale controllo”, onere rimasto inosservato.
Conclusivamente, i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti e respinti, con compensazione per intero delle spese del giudizio di cassazione, data la soccombenza reciproca, la quale (già) preclude, per difetto dei relativi presupposti, la condanna della controparte, chiesta dall’A., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, 1 e 3 comma, c.p.c..
Da ultimo, a carico del D. P. D. va posto, ai sensi dell’art. 385 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 2009/07248) il pagamento in favore della A., delle spese del procedimento incidentale dallo stesso introdotto ai sensi dell’art. 373 c.p.c., spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di legittimità. Condanna il D. P. D. al pagamento in favore dell’A., delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., liquidate in complessivi Euro 7.350,00, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (sentenza 25560/2010)
Caia
Tizio ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non ha resistito l’intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 151 e 143 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione per non ritenuto provato il nesso tra la relazione extraconiugale della C. e la crisi del matrimonio seppur l’infedeltà rappresenti ex se causa d’addebito.
Lamenta che impropriamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto che la breve durata della relazione adulterina protrattasi per soli quattro mesi, in assenza di altri elementi di prova, non avrebbe portata tale da determinare la rottura del matrimonio.
Critica il passaggio logico in cui si afferma che depone in senso contrario il lasso di tempo di circa sei anni intercorso tra il fatto, avvenuto nel 1994, e la data di comparizione innanzi al Tribunale, fissata nel 2000, che fa presumere che vi sia stato un tentativo di riconciliazione che escluderebbe l’efficacia esclusiva dell’infedeltà. Si tratta di elemento privo di rilevanza se si considera che nel contesto sociale d’appartenenza della coppia si è soliti risolvere di fatto la crisi senza formalità giudiziarie.
Deduce illogicità della motivazione laddove esclude l’efficienza causale della relazione adulterina intervenuta con tale M. sulla base della deposizione resa da quest’ultimo.
Formula conclusivo quesito di diritto con cui chiede se la relazione extraconiugale violi l’obbligo imposto dalle norme in rubrica, sulla cui base, a meno di prova contraria, debba presumersi la valenza causale nella crisi del matrimonio.
2.- Col secondo motivo, con riferimento all’art. 156 c.c., comma 1, si duole dell’attribuzione a favore della moglie dell’assegno di mantenimento in Euro 200,00 mensili oltre Euro 220,00 per la figlia.
Se ne lamenta sia perchè la Corte territoriale avrebbe considerato il fatto che la C. non svolge attività lavorativa, svalutando il dato rappresentato dalla sua disponibilità di un patrimonio immobiliare cospicuo, sia perchè avrebbe omesso il necessario raffronto con le sue gravose condizioni economiche, determinate dalla percezione di un reddito modesto e dalle necessità del nuovo nucleo familiare, composto dalla convivente e due figli.
Con conclusivo quesito di diritto chiede se ha errato la Corte territoriale per aver attribuito l’assegno di mantenimento alla C. omettendo il raffronto delle relative condizioni patrimoniali.
Il primo motivo è inammissibile.
Alle puntuali argomentazioni della decisione che ha escluso in punto di fatto, per tutte le ragioni illustrate, che la causa della crisi coniugale possa ricondursi alla relazione extraconiugale della C., il ricorrente replica con argomenti che non centrano affatto questa ratio decidendi. Argomentando sulla base dell’affermata equazione pesta tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e la rottura del matrimonio che ne sarebbe l’ineludibile corollario, svolge tutta una serie di considerazioni che mirano in sostanza a confutare la fondatezza della ricostruzione operata in fatto dal giudice d’appello, nonchè dell’apprezzamento dei fatti esaminati.
Già per tale ragione inammissibile, la censura si ispira a principio che la Corte di merito ha applicato nel caso concreto orientando correttamente la sua indagine sulla vicenda matrimoniale in oggetto andando a verificare se l’infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio. Il presupposto dell’addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perchè, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (cfr. Cass. n. 8512/2006 – Cass. n. 25618/2007).
La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento della C., ritenendolo lesivo dei suoi obblighi coniugali ma giudicandolo privo di efficacia causale nel provocare l’intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l’esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni.
Il ricorrente smentisce la fondatezza in jure di tale ricostruzione senza coglierne il senso. Il comportamento della moglie, ad avviso della Corte di merito, è senz’altro contrario ai suoi doveri ma nondimeno, non può ad esso ascriversi la crisi insanabile intervenuta nella coppia che ha portato al suo epilogo il rapporto matrimoniale. Trattasi di un apprezzamento di fatto della vicenda, ricostruita nei sensi indicati, che ha fondato il convincimento dell’organo giudicante circa il valore non decisivo ai fini della pronuncia di addebito di quella violazione. In quanto espresso nel merito e sorretto da tessuto motivazionale puntuale, logico ed immune da errori di diritto, tale giudizio non può essere scrutinato in questa sede di legittimità, essendo demandati al solo giudice di merito sia il vaglio critico delle emergenze probatorie acquisite, che la sintesi ricostruttiva da esso desumibile.
Il secondo motivo è inammissibile.
La censura mira palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza. Non indirizza alcuna critica al tessuto motivazionale della decisione né tanto meno all’esegesi della norma rubricata offerta dall’organo giudicante. La Corte territoriale, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali non necessariamente reddituali ma comunque capaci d’incidere almeno approssimativamente sulle condizioni economiche, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2, ha determinato il quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato. Tale motivo critica nel merito il risultato di questa indagine. E’ perciò inammissibile.
Ne discende il rigetto del ricorso , omesso ogni provvedimento sul governo delle spese processuali in assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010
Cassazione Civile, Sezione I
Sentenza n. 21245 del 14/10/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento della domanda proposta con ricorso dell’ 11 febbraio 1999 da [OMISSIS] nei confronti del coniuge il Tribunale di Roma, con sentenza 4.4.2003, ha dichiarato la separazione con
addebito al [OMISSIS] per violazione del dovere di fedeltà, nonché di assistenza e solidarietà familiare, ed ha posto a suo carico assegno di mantenimento della [OMISSIS] e per ciascuna delle figlie maggiorenni ma non ancora autosufficienti rispettivamente in € 2.000,00 ed € 1,100,00 mensili, oltre rivalutazione.
Di entrambe le statuizioni il [OMISSIS] si è doluto con appello proposto innanzi alla Corte d’appello di Roma. In ordine all’addebito ha lamentato omessa ammissione delle prove da lui articolate, reiterandone la richiesta. Ha dedotto che la pretesa infedeltà ascrittagli dalla moglie non aveva trovato il necessario riscontro probatorio; che il suo comportamento infedele andava collocato in un momento successivo alla separazione di fatto; che comunque il fallimento dell’unione coniugale si era già verificato a causa della condotta della moglie che da tempo non gli aveva più prestato affetto né solidarietà morale e spirituale. Ha chiesto ridursi l’importo del contributo di mantenimento, lamentando che il primo giudice lo aveva stabilito sulla base di emolumento di dipendente del Ministero degli affari esteri comprensivo d’indennità di missione da lui percepita solo in caso di impiego della sua opera all’estero.
Con sentenza n. 1339 depositata il 23 maggio 2005 la Corte territoriale ha confermato la precedente decisione dando atto della cessazione della materia del contendere a far tempo dal 2 novembre 2004 in ordine alle condizioni economiche della separazione, tenuto conto della fissazione dell’assegno di mantenimento nell’udienza presidenziale, celebratasi nell’ incardinata causa di divorzio.
[OMISSIS] ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, denunciando col primo motivo violazione dell’art.151 c.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione, si duole della pronuncia d’addebito della separazione a suo carico. Assumendo l’esigenza di imprescindibile nesso di causalità tra il comportamento contrario ai doveri coniugali tenuto da uno dei coniugi e la crisi coniugale, sostiene che la relativa prova non può attingersi da mere presunzioni tratte da fonti indirette. Violando tale principio, consacrato nella giurisprudenza richiamata, la decisione impugnata omette accertamento ed esposizione dei fatti che diano conto del nesso tra il suo comportamento e il fallimento del matrimonio, ed affida la sua conclusione a mere presunzioni ed a prova indiretta. Non tiene conto altresì del fatto che egli anche dopo l’allontanamento dalla casa coniugale ha devoluto a favore dei familiari quasi per l’intero il suo stipendio e si è autodeterminato ad un’elargizione in loro favore di LIRE 54 milioni quattro mesi prima del suo allontanamento dalla casa coniugale.
La controricorrente ne deduce infondatezza rilevando che la sentenza conferma ricostruzioni ermeneutiche di assoluto fondamento giuridico, alla cui stregua ha valutato nel merito le risultanze istruttorie, da cui è emersa la condotta infedele del [OMISSIS] e la sua incidenza nel determinare la crisi coniugale.
Il motivo è inammissibile.
La decisione, presupposta l’esigenza in jure dell’accertamento del nesso di causalità tra violazione dei doveri coniugali e crisi dell’unione familiare, asserisce che l’aver instaurato relazione extraconiugale deve presumersi causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza, né vale ad escluderne la rilevanza la sua possibile qualificazione in termini di reazione a comportamenti dell’altro coniuge, non essendo possibile la compensazione di responsabilità nei rapporti familiari.
In concreto ed in punto di fatto la relazione intrattenuta dal [OMISSIS] con altra donna, provata per testi, e resa pubblica, causò il fallimento del matrimonio e precedette di poco il suo allontanamento dalla residenza coniugale, ulteriore atto contrario ai doveri del matrimonio, cui seguì la non comunicazione alle sue familiari del suo nuovo recapito. Ha evidentemente fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte -Cass. n. 25618/2007-, secondo cui la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (cfr. anche Cass. n. 8512/2006).
La Corte territoriale, come emerge dall’esauriente trama motivazionale che sorregge l’approdo, ha valutato in questa chiave esegetica il comportamento del [OMISSIS] pacificamente gravemente lesivo dei suoi obblighi coniugali, e la sua efficacia causale nel provocare la crisi del, suo matrimonio con la [OMISSIS].
Ha sottolineato che la relazione extraconiugale, di cui lo stesso aveva diffuso notizia nell’ambiente degli amici comuni, aveva consolidato una crisi che già effettivamente si era manifestata, ma aveva anche determinato definitivamente l’ intollerabilità della prosecuzione della convivenza. L’abbandono della casa familiare, che anch’esso di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e sufficiente motivo di addebito della separazione, ha portato alfine all’impossibilità della convivenza- cfr Cass. n. 17056/2007-.
I fatti, dunque, determinarono l’impossibilità della prosecuzione del rapporto di coniugio e la fine del matrimonio.
Il ricorrente, che smentisce tale ricostruzione, avrebbe dovuto provare che il suo comportamento fosse stato indotto da quello della moglie, ovvero che l’abbandono fosse intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata, ed in conseguenza di tale fatto. Ma queste evenienze, del cui omesso esame ora [OMISSIS] si duole, sono state escluse dalla Corte di merito che ha dato conto, con motivazione adeguata e puntuale, della ricostruzione della relazione fra i due coniugi, senza affatto trascurare la valutazione degli addebiti mossi dal [OMISSIS] alla consorte, che ha ritenuto ininfluenti perché sono rimasti indimostrati, stante la genericità delle istanze istruttorie all’uopo formulate.
In conclusione, la decisione della Corte romana, che non ha mancato di sottolineare che la notorietà della relazione di cui si tratta è stata peraltro pregiudizievole per la dignità della [OMISSIS], si fonda su valutazione di fatto, esposta con motivazione logica e scevra da errori logico-giuridici, ed è perciò insindacabile.
Col secondo motivo il ricorrente ascrive ai giudici del gravame error in judicando e violazione degli artt. 156 c.c. e 5 comma 6 L. n. 898/1970 e 100 c.p.c. Censura la sentenza impugnata per avere dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle disposizioni di carattere economico a seguito del provvedimento presidenziale che, nell’incardinata causa di divorzio, ha fissato l’assegno divorzile ed il contributo di mantenimento per le figlie. Assume che le misure economiche sono di natura diversa, sicché il contributo di divorzio non elimina l’interesse alla modifica dell’assegno di separazione che perde efficacia solo con la sentenza di divorzio.
La resistente replica al motivo deducendo carenza d’interesse alla pronuncia.
Il motivo è privo di fondamento.
Com’è noto, l’art. 4 della legge n. 898 del 1970, anche nell’attuale formulazione, conferisce al presidente del tribunale, in caso di infruttuosità del tentativo di conciliazione, il potere di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole. Non è peraltro dubitabile che, attenendo detto potere anche ai rapporti patrimoniali ed essendo in atto al momento dell’intervento del presidente in sede di giudizio di divorzio il regime di separazione, la norma in esame comporti l’attribuzione a detto giudice della facoltà di incidere sui rapporti patrimoniali della separazione, introducendo in via provvisoria quelle misure che si rendano indispensabili per la tutela del coniuge più debole ed autorizzando la liquidazione medio tempore di un emolumento mensile in suo favore, indipendentemente dal fatto che le clausole della separazione non lo prevedano o lo prevedano in misura diversa (v. sul punto Cass. 1991 n. 12034).
Il provvedimento presidenziale che stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell’assegno divorzile non si cumula pertanto con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso e si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti.
L’impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare del provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio comportano che detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscono dalla data della loro emissione l’unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi.
La decisione impugnata si colloca in questo tracciato ed è quindi corretta.
Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie fino alla indicata data del 2 novembre 2004, lamentando omesso esame della sua effettiva capacità reddituale, desumibile dalla comprovata proprietà di due appartamenti in Roma, l’uno in Via [OMISSIS], l’altro in comunione col fratello in Via [OMISSIS] di notevole valore, di cinque appezzamenti di terreno in [OMISSIS], di un appartamento in palazzo il cui valore si era chiesto di provare a mezzo C.T.U. Deduce omesso riferimento al fatto che uno solo dei fondi ha fruttato un capitale di € 220.000,00 desumibile dal preliminare in atti, nonché al fatto che la denuncia fiscale prodotta dalla moglie indica terreni del valore di circa € 500.000,00, ed infine ad un lascito testamentario di cui ella ha beneficiato in € 103.000,00
.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha sostenuto che le circostanze di fatto evidenziate – nuda proprietà della casa di Via [OMISSIS], proprietà dei cinque terreni in [OMISSIS] e lascito testamentario – rappresentano circostanze sopravvenute valutabili al più in sede di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c.
Tale conclusione è evidentemente affetta da errore di diritto.
La domanda di revisione prevista dalla citata disposizione processuale è infatti improponibile anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci la separazione stessa, poiché mancherebbe la stessa statuizione da modificare, ed il giudizio sarebbe privo di oggetto, difettando del suo presupposto – v. S.U. n. 8389/1993, Cass. n. 5861/2002, n. 16398/2007-. Inerisce alla natura ed alla funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi, in conseguenza della separazione, la possibilità di correlare l’ammontare del contributo alle condizioni patrimoniali o reddituali emergenti in corso di giudizio, “anche eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda”. Ciò impone al giudice di prendere in considerazione tutte le circostanze sopravvenute nelle more del giudizio, per tutto il corso del giudizio, sino alla sua conclusione con sentenza definitiva. Per quel che rileva, ciò imponeva alla Corte di merito di esaminare ogni elemento che potesse incidere sulla misura dell’assegno, sino alla data in cui è stato assunto il provvedimento presidenziale nel giudizio di divorzio.
Questo errore non è stato censurato. La doglianza in esame indirizza critica al tessuto motivazionale che sorregge l’esame delle emergenze istruttorie, mirando peraltro palesemente ad una rivisitazione nel merito delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta confutandone la fondatezza, Non indirizza alcuna censura, in quanto non ne coglie il senso, alla ratio sottostante che, come si è rilevato, è errata in jure.
Col quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 170 d.p.r. n 18/1967 e 156 comma 2 c.c. e si duole del fatto che la Corte territoriale ha considerato l’indennità di servizio, che non ha natura retributiva, essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero, che è stata percepita solo successivamente al trasferimento da Roma a [OMISSIS] ed allo stato a [OMISSIS], unitamente allo stipendio, quale elemento determinante la misura dell’assegno per la moglie e le figlie.
La resistente deduce infondatezza del motivo.
Il motivo è infondato.
La questione è stata risolta da questa Corte – Cass. 19527/2003, n. 4531/2010- che ha stabilito che “ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge, in sede di separazione personale, tra i redditi del coniuge obbligato si deve tenere conto dell’indennità di servizio all’estero attribuita ai diplomatici a norma dell’art. 171 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 27 febbraio 1998 n. 62, ancorché non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e abbia lo scopo di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all’estero, trattandosi comunque di un’ entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico. Al contrario, nessun rilievo riveste l’assegno per oneri di rappresentanza attribuito mensilmente ai diplomatici, per il servizio all’estero, dall’art. 171-bis del d.lqs. n. 62 del 1998, trattandosi di un contributo forfettario, a natura fissa, assegnato con cadenza mensile, destinato allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza ed assoggettato all’obbligo di rendiconto e di restituzione per la parte eventualmente non consumata”, A questo enunciato, che pienamente condiviso s’intende confermare, la decisione impugnata ha prestato adesione avendo preso in considerazione l’indennità di servizio e non già il diverso assegno per oneri di rappresentanza. In parte qua, del resto, la decisione non è stata fatta segno d’impugnazione.
Il motivo deve perciò essere rigettato.
Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 155 c.c, e dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 445 c.c. ed all’art. 3 Cost., sostenendo la non retroattività della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, censura l’impugnata statuizione nella parte in cui ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla modifica della misura dell’assegno disposta dal g.i., rispetto a quella fissata precedentemente con provvedimento presidenziale.
Il motivo è infondato,
Ed invero la Corte di Appello ha correttamente rilevato che l’incarico del a [OMISSIS], che aveva comportato la percezione di una indennità di missione pari a circa € 17.000,00 mensili, risaliva al 15 aprile 2000 e che pertanto legittimamente la sentenza del primo giudice aveva fatto decorrere la spettanza dell’assegno nella misura complessiva di € 4.200,00, superiore a quella fissata nei provvedimenti interinali, al luglio 2000.
Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 14.10.2010
Cass. civ. 1° sez.
Sentenza n. 20256 del 19 settembre 2006
Omissis
Motivi della decisione…
Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 143 e 146 c.c. nonché difetto di motivazione in ordine ad un punto essenziale della controversia.
Nel respingere la domanda di addebito la Corte d’appello avrebbe trascurato che nel dedicarsi al meretricio la B. non avrebbe soltanto violato l’obbligo di fedeltà, ma avrebbe tenuto un comportamento incompatibile con il decoro ed il rispetto dell’altro coniuge, obbligo che non viene meno per effetto della separazione.
Nel determinare l’assegno di mantenimento la Corte non avrebbe poi tenuto conto che tale assegno non va legato all’attuale reddito dell’onerato – peraltro erroneamente ritenuto dai
giudici d’appello pari a L. XXX.XXX.XXX annue, somma che corrisponderebbe invece ai redditi lordi del periodo 198X – 9X – ma al reddito all’epoca del matrimonio, mirando l’assegno a garantire al coniuge ritenuto più debole un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio. Il reddito fiscalmente dichiarato nel 199X era pari a XX milioni di lire annui e su di esso gravavano le spese relative al mantenimento dei due figli.
2. Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale, ex art. 335 c.p.c.
3. Omissis
4. Il secondo motivo del ricorso principale è del pari infondato. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che il dedicarsi della B. al meretricio avrebbe leso, al di là dell’infedeltà commessa, il dovere al reciproco rispetto tra i coniugi che permane anche nel caso di separazione, sì che avrebbe dovuto essere accolta la domanda di addebito.
In realtà la Corte territoriale ha compiuto, sulla scorta della C.T.U. esperita, una complessa disamina dei rapporti intercorsi tra i coniugi, ben al di là della mera circostanza dell’infedeltà. Ed è pervenuta, con adeguata motivazione, alla conclusione che la comunione morale e materiale tra i coniugi era venuta meno per fatto riferibile alla condotta di entrambi, sottolineando che sia il A.. che la B. si erano resi responsabili di “egocentrismo, desiderio di sopraffazione, aggressività, conflittualità permanente, reciproche infedeltà, prodigalità”. In questo quadro il prostituirsi della B. rappresenta soltanto un episodio, successivo alla separazione, di una situazione di conflittualità e di tensione esasperata, che si spiega, osserva la Corte territoriale, non per motivi di mancanza di reddito, avendo anzi la controricorrente sempre goduto di “un notevole tenore di vita e di varie occasioni di lavoro”.
Questa Corte ha ancora di recente affermato che in tema di separazione tra coniugi l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale (ed a maggior ragione un comportamento estremo quale l’abbandonarsi al meretricio) rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito (Cass. 12 aprile 2006, n. 8512).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha dato conto, con adeguata motivazione, che l’unione dei coniugi era entrata in crisi già anteriormente al comportamento censurato che ne rappresentava anzi una conseguenza. Va poi aggiunto che, come affermato da questa Corte (Cass. 2 settembre 2005, n. 17710), il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, è privo, in sé, di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza stessa, anche se può rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa, ipotesi quest’ultima che nel caso in esame non ricorre.
5. Con ulteriore profilo del medesimo secondo motivo il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per aver determinato l’assegno di mantenimento commisurandolo al reddito attualmente percepito dal ricorrente e non a quello goduto in costanza di matrimonio, vale a dire nel 199X.
Tale censura va esaminata insieme all’unico motivo del ricorso incidentale con cui la B. lamenta che la Corte d’appello abbia determinato l’assegno di mantenimento in euro XXX,XX disattendendo la domanda di maggior somma. Per pervenire a tale risultato la Corte territoriale ha osservato che il A.. gode “di notevoli risorse immobiliari e di un cospicuo reddito” ..
Ad avviso della ricorrente incidentale la Corte non avrebbe tenuto conto del reddito complessivo percepito dal A., pur dando atto che dalle indagini compiute erano emersi conti miliardari di cui questi poteva disporre per il tramite delle società di cui era titolare.
Entrambe le censure vanno disattese, anche se per quanto concerne il ricorso incidentale è pregiudiziale la pronuncia d’inammissibilità.
Questa Corte ha affermato che in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell’art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente; sicché, ai fini dell’imposizione (e della determinazione) dell’assegno, occorre tener conto dell’incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (Cass. 24 dicembre 2002, n. 18327, est. V Proto; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2626, est. Giusti). Di conseguenza correttamente la corte territoriale ha tenuto conto del reddito attuale del A.., non essendo venuta meno in costanza di separazione, la solidarietà economica che lega i coniugi. Per altro verso ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi. Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti – comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica – e dall’altro lato, non è necessaria la determinazione dell’esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l’acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l’erogazione, dall’uno all’altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. 3 ottobre 2005, est. Del Care).
Nel caso in esame la Carte d’appello ha tenuto conto del cospicuo reddito percepito dal A.. e della disponibilità di proprietà immobiliari, pur non potendo quantificare esattamente tale reddito, e sulla base di tali circostanze ha determinato il contributo di mantenimento.
La controricorrente, nell’affermare che la Corte d’appello ha fatto corretto riferimento ai risultati delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, ma ha poi determinato l’assegno in una somma non in linea con quanto emerso e valutato, propone, denunciando il vizio di motivazione, una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella cui è pervenuta la Carte territoriale e formula, di conseguenza, una censura di merito inammissibile in questa sede.
6. Il ricorso principale va conseguentemente rigettato, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Cassazione Sezione I Civile
Sentenza n. 34 / 2008 del 7 gennaio 2008
Dei ricorsi riuniti va dichiarata la infondatezza.
Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile nella prima delle sue prospettazioni, in quanto propone un sindacato di merito delle valutazioni compiute dalla sentenza impugnata, in ordine all’impedimento della odierna ricorrente, ritenuto ingiustificato, alla comparizione nella udienza presidenziale fissata per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
La corte territoriale ha preso in esame la certificazione medica prodotta in quella udienza – la seconda rispetto alla introduzione del giudizio, essendo stata la prima rinviata per l’impedimento analogo a quello certificato successivamente – ed ha rilevato che gli esami diagnostici ai quali la interessata avrebbe dovuto sottoporsi in Roma cadevano nei giorni successivi – il ricovero nel Policlinico Gemelli in realtà avvenne due giorni dopo – e non in quello stesso per il quale la comparizione era stata disposta; e, considerato che per tale data non risultavano segnalate sintomatologie patologiche diverse da quella di cui soffriva e che pochi giorni prima le aveva consentito un viaggio da Catania, sua città di residenza, a Roma, ha concluso che l’impedimento dedotto non risultava idoneo ad impedire alla S. di comparire nella udienza fissata per il 6 marzo 2000, raggiungendo Catania per via aerea.
La motivazione offerta, adeguata sul piano logico, si sottrae alle censure, che propongono inammissibili – in questa sede – valutazioni in ordine all’impedimento, nel segno di una maggiore gravità, rispetto a quanto giudicato dal giudice del merito.
Dal rigetto di tale doglianza resta assorbita la quaestio iuris della indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione.
Infondati sono gli altri due motivi, il cui esame va compiuto in modo unitario, perchè entrambi attengono alla richiesta di addebito della separazione al controricorrente.
La corte di appello ha rilevato che le deduzioni istruttorie in ordine alla condotta del F., posta a fondamento della predetta richiesta, hanno avuto una “collocazione temporale del tutto generica ed indeterminata e devono pertanto reputarsi irrilevanti ed inconducenti ai fini della decisione sull’addebito, non risultando specificamente anteriori all’allontanamento del F. dal domicilio coniugale, conseguente alla ormai irreparabile e consolidata rottura del rapporto spirituale e materiale tra i coniugi (28 aprile 1998) ed alla successiva autorizzazione giudiziale a vivere separati (6 marzo 2000), come era indubbiamente richiesto a fronte della precisa contestazione dell’appellato, che ha posto l’inizio della predetta relazione sentimentale in una epoca in cui era ormai definitivo ed irreversibile il fallimento dell’unione coniugale e dopo l’autorizzazione presidenziale a vivere separati, ed ha precisato che tale successiva relazione affettiva non aveva rivestito alcuna efficienza causale sulla separazione personale”. E tale convincimento ha espresso attraverso l’analisi di ciascun capitolo di prova, per l’interrogatorio formale e per testi, dedotto dalla S., nei quali non ha rinvenuto le circostanze di tempo utili ad un giudizio di rilevanza e dunque di ammissibilità dei mezzi istruttori.
Nessun pregio ha, a fronte di tali rilievi, la deduzione della ricorrente che vi sia stata la confessione del F. della sua relazione extraconiugale e dell’abbandono del tetto coniugale, posto che la mancata specificazione, nelle deduzioni di prova – che la sentenza impugnata ha accertato – dei tempi di riferimento di tali eventi, non consente di collocarli in modo diverso da quanto ha ammesso il marito, per la irrilevanza di quelle condotte, ai fini dell’addebito, una volta che del fallimento dell’unione coniugale siano state effetto e non causa (Cass. 17710/2005; 4290/2005;18132/2003; 4290/2003). E analoghe considerazioni valgono per la determinazione del coniuge, manifestata dopo che quel fallimento si era consolidato, di non prestare più, nella sua qualità di medico, assistenza sanitaria alla moglie, decisione che, lungi dal risultare contraria ai doveri di generica assistenza personale, si appalesa logicamente conseguente alla crisi coniugale e alle tensioni che essa aveva prodotto, la cui misura è confermata dalla permanenza del contenzioso giudiziale sui temi dell’addebito ancora a distanza di nove anni dalla sua insorgenza; sicchè la applicazione degli articoli 143 e 151 c.c., comma 2 e la motivazione sul punto e in tal senso della corte territoriale risultano, rispettivamente, corretta e congrue e in alcun modo contraddette dal quesito di diritto proposto, che in realtà costituisce l’astratta enunciazione della regola fissata in tali disposizioni, nel momento in cui a quelle norme e alla conseguente pronuncia di addebito si correla la condotta del coniuge che “con i propri comportamenti del matrimonio abbia determinato la frattura”. Né giova a sostenere il terzo motivo di censura la formulazione dei capitoli di prova, la quale giustifica il giudizio di inammissibilità della corte di merito, in quanto le circostanze dedotte risultano, come essa ha affermato, disancorate da precisi riferimenti temporali, perchè affidate ad espressioni come “relazione pluriennale”, “da diversi anni”; giudizio che non può essere criticato con l’argomento che in sede di assunzione della prova avrebbe potuto la persona interrogata fornire le precisazioni ed integrazioni eventualmente ritenute opportune, trattandosi di interrogatorio formale – e non libero – e di prova testimoniale, che richiedono l’uno e l’altra la specifica indicazione dei fatti (artt. 230 e 244 c.p.c.), ancor più quando, come nella specie, la datazione degli eventi dedotti, ben conosciuti dalla parte che li ha esplicitati, è stata prospettata come risolutiva della questione e dunque indispensabile ai fini del corretto esercizio del contraddittorio.
Il ricorso incidentale non può avere sorte migliore.
La corte di appello ha fondato la decisione di compensare le spese processuali su “la natura della controversia, la particolare conflittualità tra le parti e l’esito finale del giudizio” sicchè senza alcun fondamento è l’assunto che la compensazione sia ingiustificata; e le stesse ragioni, unitamente alla reciproca soccombenza, conducono alla compensazione anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 3.5/1/2001, pronunciando la separazione personale dei coniugi M.F. e G.S., respingeva vuoi le reciproche domande di addebito, vuoi la domanda della S. intesa ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento, vuoi le domande del F. aventi ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte alla moglie sulla base dei provvedimenti provvisori ed urgenti nonché il risarcimento dei danni arrecati all’appartamento di sua proprietà durante il periodo in cui l’immobile era abitato dall’assegnataria in forza delle statuizioni presidenziali, condannando, infine, la S. alla rifusione della metà delle spese di lite.
Avverso la decisione, proponeva appello quest’ultima, lamentando la mancata attribuzione dell’assegno di mantenimento e la riferita condanna al pagamento della metà delle spese anzidette, onde concludeva, in riforma dell’impugnata sentenza, per la condanna del F. al versamento di un assegno mensile di £ 1.000.000, o nella misura di giustizia, nonché per la compensazione delle spese di primo grado.
Resisteva nel grado l’appellato, contestando il fondamento dell’avverso gravame e spiegando, a propria volta, appello incidentale mediante il quale: censurava il rigetto della domanda per l’addebito della separazione alla moglie; insisteva per la ripetizione di quanto corrisposto a quest’ultima, dal giugno 1992 al febbraio 1999, per assegno poi revocato; insisteva per la condanna della S. a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 88 e 96 c.p.c.; insisteva per la condanna della stessa al risarcimento del danno alla casa; lamentava che le spese di lite fossero state poste a carico della moglie soltanto in parte e liquidate in misura inferiore a quella esposta.
La Corte territoriale di Trieste, con sentenza del 14/2.30/5/2002, respingeva ambo gli appelli e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata, assumendo: che la S. risultasse godere di redditi propri adeguati a consentirle un tenore di vita analogo al precedente e che anche la comparazione tra le due situazioni reddituali e patrimoniali attuali portasse ad una valutazione complessiva di sostanziale parità; che non fosse certamente possibile, per la mancanza di impugnazione sul punto, imputare la separazione al F., laddove, però, il comportamento della S., la quale aveva iniziato una relazione extraconiugale alla fine del 1991, era intervenuto dopo che i rapporti coniugali si erano già guastati irrimediabilmente; che l’assegno di mantenimento versato dal F. in ottemperanza ai provvedimenti provvisori avesse natura sostanzialmente alimentare e cautelare, onde non ne era dovuta la restituzione, non risultando suscettibile di essere travolto retroattivamente dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, laddove, nella specie, non esistevano i presupposti per la condanna della S. a titolo di responsabilità da lite temeraria; che non vi fosse prova che i danni accertati dal consulente tecnico fossero addebitabili alla medesima S. per il tempo in cui aveva abitato la casa di proprietà del F.; che non fosse meritevole di accoglimento la domanda di rimborso della spesa sopportata da quest’ultimo per l’ingaggio di un investigatore privato che indagasse sull’infedeltà della moglie, non ravvisandosi ne essendo indicata alcuna causa pretendi; che, trovando conferma la sentenza impugnata nelle sue statuizioni sostanziali, ne risultasse giustificata anche la regolamentazione delle spese.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la S., deducendo tre motivi di gravame ai quali resiste con controricorso il F. che, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato a cinque motivi, cui resiste la ricorrente principale con ulteriore controricorso: tutte e due le pareti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza.
I rispettivi motivi vengono, quindi, analizzati sulla base dell’ordine logico- giuridico delle questioni ad essi sottese.
Con il primo motivo di gravame, dunque, lamenta il ricorrente incidentale violazione ed errata interpretazione e applicazione dell’art. 151, comma II,c.c. [1], deducendo: che la S. aveva allacciato, ancora nel 1991, una stabile relazione sentimentale con G.M; che una simile, gravissima violazione dei doveri essenziali dei coniugi costituisce ex se causa di addebito della separazione; che la responsabile dell’intollerabilità della convivenza, manifestatasi in termini irrimediabili già dal 1991 appunto con l’inizio della relazione di cui sopra, è stata dunque unicamente la S., essendo evidente anche dalla successione cronologica dei fatti che tale relazione ha costituito l’antecedente causale della separazione.
Con il secondo motivo di gravame, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l’opportunità involgendo entrambi la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente incidentale omessa o insufficiente motivazione, nonché violazione dell’art. 116, comma I, c.p.c. sul punto decisivo della controversia relativo all’accertamento (anche in via comparativa) della causa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza posta a fondamento della richiesta di addebito della separazione giudiziale, in riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo: che, con riguardo alla condotta del F., preme sottolineare l’assoluta irrilevanza dell’asserita (ma non direttamente provata, nè esattamente collocata nel tempo dal giudice di merito) conoscenza di una ragazza cecoslovacca da parte dello stesso F., sia perché la conoscenza di una ragazza non può rappresentare violazione dei doveri coniugali tale da giustificare una separazione, sia, soprattutto, perché non risulta dimostrato che siffatta circostanza abbia costituito un antecedente causale della crisi coniugale; che la deposizione del teste A.F., figlio delle parti ed, all’epoca, in lite giudiziaria con il padre per avere avanzato nei suoi confronti domanda di mantenimento, andava e va giudicata come inattendibile; che del tutto contraddittoria è la motivazione quanto ala collegamento operato dai giudici di appello tra la conoscenza della ragazza cecoslovacca, il ritrovamento di un bigliettino e la discussione tra il F. e la S., in conseguenza della quale quest’ultima avrebbe subito una lesione all’occhio, atteso che l’episodio delle lesioni è del 1988, mentre la conoscenza cecoslovacca risale, secondo la testimonianza di A.F., ad un anno prima della separazione (cioè 1991); che la Corte territoriale neppure ha fatto prudente apprezzamento della sentenza penale richiamata nella decisione impugnata, la dove il Pretore, al solo fine di negare la sussistenza del reato imputato al F., ha accennato a fatti sintomatici di un pesante clima familiare; che del tutto insufficiente, se non omessa, è la motivazione di appello la quale non ha considerato, ai fini della decisione, la circostanza dell’allontanamento della S. dalla casa coniugale, ne ha comparato l’episodio imputato al F. nel biennio antecedente all’inizio della causa di separazione con la relazione extraconiugale della S.
I due motivi non sono fondati.
La Corte territoriale, infatti, dopo aver riconosciuto, con incensurabile apprezzamento, l’impossibilità di addebitare la separazione al F. per la mancanza di impugnazione sul punto, ha, tuttavia, ritenuto dimostrato che il comportamento della moglie, che iniziò una relazione con il comune amico M. alla fine del 1991, intervenne dopo che i rapporti coniugali erano già irrimediabilmente guastati, onde l’assurdità di imputare il fallimento del matrimonio alla Stessa moglie, nel senso esattamente: che il comune figlio A. ha riferito che un anno prima della separazione dei genitori (domanda della S. del luglio 1992) il padre aveva riferito che aveva conosciuto una ragazza in Cecoslovacchia e che sperava di separarsi e di portarla in Italia perché aveva con lei una relazione, laddove egli aveva anche ascoltato una telefonata con la ragazza (e) della ragazza il F. parlò anche col M. e con l’altro figlio; che è accertato poi che tempo prima la moglie aveva trovato un biglietto della ragazza, che v’era stata una lite e che la S. era finita in ospedale per una lesione all’occhio (il ricovero è del 4/8/1988); che il processo per maltrattamenti a carico del F. si concluse con l’assoluzione per la mancanza della continuità della condotta violenta, ma il giudice diede nella sentenza (in data 19/4/1996) atto della mancanza di dialogo da parte del F. con i familiari, del fatto che faceva pesare ai familiari la dipendenza economica dai suoi redditi, del clima pesante che c’era in casa, dello stato di prostrazione che l’inconcludente rapporto col marito- padre cagionava alla S. e ai figli.
Così argomentando, detto giudice ha fatto corretta applicazione dei principi secondo i quali: il giudice di merito, ai fini dell’esame della domanda di addebito della separazione, deve procedere ad una valutazione globale comparativa del contegno di ciascuno dei coniugi, nel senso che dett9o giudice è tenuto ad indagare la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti in violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la quale, pure, deve essere verificata dal giudice sulla base dell’anzidetta valutazione globale e comparativa del contegno di entrambi i coniugi, non potendo la condotta riprovevole dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro e consentendo solo tale apprezzamento di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, quanto al verificarsi della crisi matrimoniale, allo scopo di individuare se il contegno censurato non sia solo l’effetto di una frattura coniugale già verificatasi così da risultare relativamente giustificato, essendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge in grado di influire sulla valutazione dell’efficacia causale dei comportamenti dell’altro (Cass. 18 mar. 1999, n. 2444; Cass. 12 gen. 2000, n. 279; Cass. 14 nov. 2001, n. 14162; Cass. 6 dic. 2004, n. 22786; Cass. 10 giu. 2005, n. 12373); l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, onde la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per se solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia (di addebito) del genere di quella sopraindicata (Cass. 28 ott. 1998, n. 10742; Cass. 7 sett. 1999, n. 9472; Cass. 9 giu. 2000, n. 7859; Cass. 18 sett. 2003, n. 13747).
In questo senso, del tutto ininfluente si palesa, perciò, il comportamento della moglie, che iniziò una relazione con il comune amico M. alla fine del 1991, come pure l’ulteriore contegno della predetta che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente incidentale (pagg. 23/24 del ricorso), si assentava da casa quando i rapporti con il marito erano già tesi, ovvero si allontanò definitivamente dall’abitazione familiare ai primi di luglio del 1992, atteso che la Corte territoriale ha espressamente posto a base della decisione il convincimento che simili comportamenti guastati, da cui la riconosciuta impossibilità di imputare il fallimento del matrimonio alla moglie.
A quest’ultimo riguardo, poi, conviene notare: che l’esistenza di una (pregressa) relazione del F. con una ragazza cecoslovacca è stata apprezzata da detto giudice sulla base no solo della deposizione del comune figlio A., onde si palesano niente affatto decisive le censure del ricorrente incidentale relative all’attendibilità del teste, il quale, peraltro, ha inequivocabilmente riferito ad un anno prima della separazione dei genitori (domanda della S. del luglio 1992), ovvero al luglio 1991, non già l’avvio della predetta relazione, bensì le confidenze del padre circa il fatto che aveva conosciuto una ragazza in Cecoslovacchia e che sperava di separarsi e di portarla in Italia perché aveva con lei una relazione (di data evidentemente anteriore), ma altresì sulla base vuoi delle ulteriori confidenze del F. col M. e con l’altro figlio, vuoi della circostanza che tempo prima la moglie aveva trovato un biglietto della ragazza, che c’era stata una lite e che la S. era finita in ospedale per una lesione all’occhio (il ricovero è del 4/8/1988); che, del resto, l’esistenza di un quadro degradato di vita familiare (a riprova di una situazione di intollerabilità della convivenza realizzatasi anteriormente ai comportamenti posti in essere dalla S.) è stata riconosciuta dalla Corte territoriale sulla base anche dell’incensurato apprezzamento di fatto secondo cui il processo per maltrattamento a carico del F. si concluse con l’assoluzione per la mancanza della continuità della condotta violenta, ma il giudice diede nella sentenza (di data 19/4/1996) atto della mancanza di dialogo da parte del F. con familiari, del fatto che faceva pesare ai familiari la dipendenza economica da suoi redditi, del clima pesante che c’era in casa, dello stato di prostrazione che l’inconcludente rapporto col marito- padre cagionava alla S. e ai figli.
Con il primo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione dell’art. 156 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo: che il F., già impiegato alla Banca d’Italia, godeva dal 1991 di un reddito di £ 43.700.000, era titolare di BOT e di titoli azionari, oltrechè proprietario dell’appartamento dove viveva (con due posti macchina) e di una barca a vela del valore (all’epoca) di non meno di £ 80.000.000; che già all’inizio della causa, comparate le situazioni dei due coniugi, considerato che la S. era assolutamente priva di reddito in quanto casalinga, si deve concludere che l’assegno fissato in sede provvisoria (£ 600.000 mensili) era dl tutto insufficiente; che, se si tiene conto del reddito sopravvenuto della S., altrettanto si deve tener conto della situazione patrimoniale del F. alla luce della sopravvenuta eredità paterna; che la valutazione della situazione della ricorrente considera il reddito lordo dell’attrice, mentre quello netto, compreso il lavoro straordinario, si aggira intorno ai 24 milioni annui; che, per questo lavoro, la S. è costretta a vivere a Milano e ben può reputarsi notorio il costo della vita in quella città; che, se l’attrice si è indotta ad acquistare un appartamento, l’ha fatto per evitare di continuare a pagare un affitto altissimo, contraendo un mutuo bancario; che, mentre la situazione patrimoniale della S. non è migliorata con l’acquisto immobiliare sopra ricordato, quella del F., già estremamente florida (in ragione delle proprietà immobiliari, della barca di grosse dimensioni, che continua ad essere sua anche se fittiziamente intestata alla propria attuale compagna e che altrettanto fittiziamente ha dichiarato di aver acquistato con un prestito del padre restituito con il TFR, delle auto di lusso, dei viaggi, della cospicua liquidazione e della pensione percepita dalla Banca d’Italia), è divenuta vieppiù florida dopo l’eredità paterna; che, senza tenere conto che si tratta di terreni incolti siti all’interno della Croazia, privi di reddito e dia qualsiasi utilizzabilità; che l’ammontare del TFR e della pensione risultano agli atti; che la S. ha un’anzianità di servizio presso la Banca sua datrice di lavoro decorrente dal 30/6/1996, onde non potrà mai fruire di una pensione; che la stessa, non più giovane, è costretta a spendere cifre notevoli per medici e medicine (£ 2.294.000 nel 2000 e £ 642.500, nel 2001), mentre, soffrendo di svariate patologie, ha necessità di cure e di affrontare, quindi, le relative, ingenti spese; che le patologie allegate dal F. riguardano disturbi preesistenti, e non già sopravvenuti in corso di causa, i quali mai gli hanno impedito di condurre la propria vita e che gli peseranno di meno ora che non lavora più; che ha, perciò, errato la Corte territoriale nel valutare comparativamente uguali le situazioni reddituali e patrimoniali delle due parti e nel ritenere che l’attuale reddito della S. le possa consentire di mantenere un tenore di vita analogo al precedente.
Con il secondo motivo di gravame, del cui congiunto esame con il precedente si palesa l’opportunità, involgendo entrambi la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta la ricorrente principale violazione dell’art. 156 c.c., nonché motivazione insufficiente o contraddittoria, oin relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che, anche sotto il profilo della motivazione circa la comparazione del reddito e del patrimonio delle parti e circa la valutazione dei presupposti sui quali la ricorrente medesima ha fondato la propria pretesa di mantenimento, la sentenza appare censurabile, in forza delle considerazioni già sviluppate relativamente al primo motivo.
I due motivi non sono fondati.
La Corte territoriale, infatti, dopo avere correttamente richiamato il principio secondo cui l’assegno di mantenimento va determinato con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, ha quindi, affermato che prima della separazione vi era in famiglia un unico reddito da lavoro, sia pure consistente, laddove, godendo la S. di redditi propri adeguati a consentirle un tenore di vita analogo al precedente.., la comparazione tra le due situazioni reddituali e patrimoniali attuali porta ad una valutazione complessiva di sostanziale parità.
Più in particolare, detto giudice, per quanto attiene alla posizione economica della S., ha preso in considerazione sia il fatto dell’impiego ottenuto (da questa) nel corso del giudizio di primo grado (presso la Banca Mediolanum di Milano, con un reddito di 33 milioni lordi annui accertati nel febbraio 199), sia il fatto che la stessa è proprietaria di immobili ed ha acquistato recentemente un appartamento in Milano.
Circa, poi, la situazione del F., il medesimo giudice ha apprezzato che questo è un pensionato della Banca di’Italia, dopo non molti anni di lavoro e percepisce certamente una pensione inferiore notevolmente allo stipendio di cui godeva con la sua famiglia quando lavorava; egli ha ereditato una quota di un immobile gravata in gran parte dal reddito di abitazione a favore della madre vedova.
A fronte di simili apprezzamenti di fatto, come tali incensurabili in questa sede se non sotto le specie del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., con specifico riguardo alle censure della ricorrente principale si osserva: che, ove pure la misura del reddito netto della S. possa astrattamente risultare decisiva nel quadro di un raffronto comparativo con la situazione economica del marito, la medesima ricorrente non ha minimamente specificato, essendosi limitata ad un generico rinvio (v. docc. Prodotti), in violazione del pèrincip9io stesso di autosufficienza del ricorso, da quali documenti sia desumibile, trascrivendone semmai il contenuto, che quello netto, compreso il lavoro straordinario, si aggira intorno a 24 milioni annui, come pure il fatto che le spese sanitarie affrontate nel 2000 e nel 2001 (finora) ammontino, rispettivamente, a £ 2.294.000 e a £ 642.500; che analogamente è a dire, la dove, peraltro, la ricorrente principale non ha, neppure genericamente, richiamato le rispettive risultanze istruttorie dalle quali possa trarsi la prova dei relativi assunti, con riferimento vuoi al preteso mutuo bancario contratto dalla S. per l’acquisto dell’appartamento in Milano, vuoi alle proprietà immobiliari, alla barca di grosse dimensioni, alle auto di lusso, ed alla cospicua liquidazione godute dal F., vuoi al fatto che le proprietà immobiliari della medesima S. riguardano terreni incolti siti all’interno della Croazia, privi di reddito e di qualsiasi utilizzabilità, vuoi alle cure mediche (e dentistiche in particolare) cui la predetta avrebbe necessità di sottoporsi, vuoi, infine, alle patologie allegate dal F., segnatamente per quanto attiene al fatto che trattisi di disturbi preesistenti, capaci di pesare di meno ora che non lavora più, mentre, del resto, la Corte territoriale ha specificatamente dato conto sia dell’incremento patrimoniale ottenuto dal F. a seguito della successione al padre defunto, pur nella considerazione dell’eredità di una quota di un immobile gravata in gran parte dal diritto di abitazione a favore della madre vedova, sia della pensione percepita dalla Banca d’Italia ad opera dello stesso, pur dopo non molti anni di lavoro; che niente affatto decisiva si palesa la circostanza che la S., essendo nata il 17/10/1949 ed avendo un’anzianità di servizio presso la Banca Mediolanum decorrente dal 30/6/1996, non potrà mai fruire di una pensione, trattandosi, evidentemente, di un fatto suscettibile di apprezzamento, in sede semmai di revisione delle condizioni della separazione, al momento della cessazione della stessa S. dal rapporto di lavoro in atto.
Con il terzo motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma I, c.c., in relazione all’art. 2697c.c., nonché degli artt. 96 c.p.c., 708 c.p.c. e 189 disp. Att. c.p.c., deducendo: che la Corte territoriale ha ribadito la pronuncia di prime cure circa l’irripetibilità delle somme corrisposte, a titolo di mantenimento, dal F. a favore della S.; che detto giudice non ha ritenuto sussistenti i presupposti della condanna per lite temeraria a carico di quest’ultima, in quanto la stessa, al momento della domanda (1992), non lavorava, mentre, nel 1994, non avrebbe mentito dichiarando nell’interrogatorio di non essere titolare di redditi, atteso che la sua posizione lavorativa risulta comprovata appena dal giugno 1996; che la S. ha ricevuto in corso di causa le somme in questione sine titulo, stante la mancata allegazione e prova delle condizioni richieste dall’art. 156 c.c., in particolare circa la sussistenza di una situazione di indipendenza e di carenza di reddito; che il fatto che la S. abbia chiesto e goduto l’assegno di mantenimento attraverso la mendace allegazione di una sua condizione di bisogno, smentita dalla dimostrazione contraria quanto meno per il periodo a decorrere dal giugno 1996, nonché attraverso la continuata esecuzione del provvedimento cautelare in simili circostanze, rende evidente sia la temerarietà della domanda di corresponsione dell’assegno (ex art. 96, comma I, c.p.c.) sia la sussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni ai sensi del II comma del medesimo art. 96 c.p.c., onde la fondatezza della richiesta, avanzata dal F., di restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale, infatti, ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 708, III comma, c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare i mezzi adeguati al necessario sostentamento del beneficio fino all’eventuale esclusione, o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato, onde gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento, oppure ne riduce la misura, non possono comportare (anche in relazione al dettato dell’art. 189 disp. att. c.p.c., che, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva efficacia pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questa possa essere modificata solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo) la ripetibilità delle (maggiori) somme, a quel titolo, sino a quel momento corrispostegli, le quali si presumono consumate per far fronte alle riferite necessità di sostentamento, a meno che non vengano dimostrati gli estremi dell’eventuale responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., per avere il coniuge stesso agito… in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi del I comma, ovvero il provvedimento cautelare… senza la normale prudenza, ai sensi del II comma (Cass. 28 apr. 1977, n. 1607; Cass. 10 mag. 1984, n. 2864; Cass. 18 sett. 1991, n. 9728; Cass. 12 apr. 1994, n. 3415; Cass. 23 apr. 1998, n. 4198; Cass. 5 ott. 1999, n. 11029; Cass. 9 sett. 2002, n. 13060).
Detto giudice ha, quindi, correttamente ritenuto che, nella specie, non esistono i presupposti per la condanna della S. per lite temeraria, avendo argomentato, per un verso, sulla base dell’incensurato (di per se) apprezzamento di fatto secondo cui al momento della proposizione delle domande giudiziali (1992) la S. non lavorava, ed iniziò a lavorare nel giugno 1996, onde l condivisibile conclusione che, quando la predetta nell’atto introduttivo e poi in sede di interrogatorio formale (1994) aveva negato di avere redditi di lavoro, aveva detto il vero.
Per altro verso, l’ulteriore affermazione del medesimo giudice in ragione della quale la circostanza consistente nel non aver poi riferito in corso di causa il fatto nuovo sopravvenuto, e cioè di aver iniziato un’attività la,vocativa, attiene al comportamento processuale, liberamente valutabile dal giudice, anche ai fini del regolamento delle spese, da un lato non contraddice al disposto del I comma del sopraccitato art. 96 c.p.c., che, come si è visto, riconosce la sussistenza della responsabilità in parola nel caso in cui la parte soccombente ha agito…in giudizio con mala fede e colpa grave (che è cosa evidentemente diversa dal non aver poi riferito in corso di causa il fatto nuovo sopravvenuto…), mentre dall’altro lato, non è stata specificatamente denunziata nel senso di prospettare analiticamente, in ossequio al principio stesso di autosufficienza del ricorso, l’intervenuta esecuzione forzata, pur dopo il giugno 1996, del provvedimento in contestazione, così da consentire a questa Corte di censurare la sentenza impugnata sotto le specie di cui al II comma del già richiamato art. 96 c.p.c.
Con il quarto motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione e errata applicazione degli artt. 155, 1588, commi I e II, 1004 in relazione all’art. 1026, 2729, c.c. e 99 e 116 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione, deducendo: che neppure la S. ha smentito, attraverso l’offerta di prova, che i danni sono stati arrecati all’appartamento ed agli arredi di proprietà del F. proprio nel periodo in cui l’immobile era in sua custodia dietro assegnazione presidenziale; che non si ritiene compatibile con il dettato dell’art. 116 c.p.c. la considerazione della Corte territoriale secondo cui la carenza di responsabilità della S. deriverebbe dal fatto che, nel verbale dell’ufficiale giudiziario in data 11/5/1993, non vi sarebbe la descrizione dei danni poi riscontrati dal consulente tecnico meno di due mesi dopo, il giorno 9/7/1993; che ben più rilevante, ai fini dell’esatta individuazione dei danni arrecati all’abitazione ed agli arredi di proprietà del F., è la descrizione fatta dal consulente geom. T. S.; che la Corte territoriale non ha, dunque, valutato le prove secondo il prudente apprezzamento anche delle circostanze personali e temporali le quali costituivano gravi, precise e concordanti presunzioni a sfavore della S., tenuta alla custodia della casa e degli arredi.
Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale, infatti ha ritenuto che non voi è prova che i danni accertati dal CTU siano addebitabili alla S., argomentando dal fatto che, pur essendovi, al riguardo, una presunzione… derivabile dalla constatazione che sua era la prevalente disponibilità della casa, in essa tuttavia abitava anche il figlio A., ed è anche risultato che lo stesso F. ne aveva le chiavi (egli aprì all’Ufficiale giudiziario), laddove, inoltre, è significativo il fatto che nel verbale dell’U.G. di data 11/5/1993 non vi è prova significativa di danni poi riscontrati dal CTU successivamente, il giorno 9/7/1993, essendovi solo qualche generico accenno, onde appare palese che detto giudice ha, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità (ed, in effetti, neppure specificatamente censurato) siccome frutto di motivazione congrua ed immune da vizi logico- giuridici, ritenuto di escludere, sulla base degli elementi sopra meglio riportati, la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (art. 2729 c.c.) per valorizzare gli elementi di fatto noti quali fonti di presunzione capaci di permettere di risalire al fatto ignoto (Cass. 9 feb. 2004, n. 2431, Cass. 18 genn. 2005, n. 903; Cass. 14 magg. 2005, n. 10135).
Con il quinto motivo di gravame, lamenta il ricorrente incidentale violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 143, comma II, 2697 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo che, poiché il comportamento tenuto dalla S. in violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce un illecito del quale doveva essere data prova in giudizio, l’esborso sostenuto dal F. per il compenso all’investigatore privata rappresenta un danno da risarcire, la cui dimostrazione è offerta dai documenti prodotti, che la Corte territoriale non ha preso in considerazione al pari della testimonianza del sig. C. in data 19//1998.
Il motivo non è fondato.
Il ricorso, infatti, del coniuge, il quale lamenti il comportamento dell’altro in violazione dell’obbligo di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell’autore dell’illecito, per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte investigazioni (Cass. 24 feb. 1975, n. 683).
Con il terzo motivo di gravame, lamenta la ricorrente principale violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché totale carenza di motivazione, sotto il punto 2 dell’appello della S., in riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo: che nel proprio appello la medesima ricorrente aveva denunciato l’ingiustizia della statuizione del Tribunale che l’aveva condannata a pagare metà delle spese di primo grado (o, in subordine, in misura eccessiva); che, sul punto, la Corte territoriale non ha speso neppure una parola per decidere; che la S. è stata condannata dal Tribunale a pagare circa £ 15.000.000 (così quantificato il 50% delle spese liquidabili all’attore) sul presupposto che avrebbe dissimulato il modesto reddito di cui, a partire dal 3/6/1996, aveva iniziato a fruire lavorando in banca, laddove ciò sembra ingiusto, soprattutto perché non si è tenuto minimamente conto del comportamento del F. e del quadro complessivo.
Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale, infatti, avendo confermato, dietro il rigetto dei rispettivi appelli (principale ed incidentale) delle parti, la sentenza impugnata nelle sue statuizioni delle spese, la dove, cioè, il Tribunale, pur nella soccombenza reciproca, aveva disposto la compensazione di tali spese soltanto per metà, addossando alla S. la residua metà.
Una simile statuizione del secondo giudice, il quale, quindi, ha espressamente (ancorché succintamente) dato ragione del proprio decisum, va, del resto, esente dalla doglianza relativa al fatto di non aver tenuto conto delle norme regolanti la condanna alle spese, nel senso che tale pronuncia, risolvendosi nella conferma della compensazione parziale (per metà) ordinata dal medesimo Tribunale e, quindi, nel diniego della compensazione totale, lungi dall’integrare, per un verso, un caso di violazione di legge, qual si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse fossero state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, si sottrae, per altro verso, a censura in questa sede riguardo al mancato uso, da parte della Corte territoriale, della facoltà di disporne la compensazione totale appunto, il cui esercizio, soltanto parziale, rientra nell’ambito dei poteri discrezionali di detto giudice e non è, perciò, sindacabile davanti alla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 15 lug. 2005, n. 14989).
Ambedue i ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati.
Essendovi soccombenza reciproca, appare giustificata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 13 dic. 2005.
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2006.
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