Licenza investigatore privato
Requisiti investigatore privato
Regolamento investigazioni private
Licenza investigatore privato: regolamento sui requisiti per ottenere la licenza di investigatore privato e decreto 269/2010 sulle investigazioni private.
Rassegna di Giurisprudenza a cura dell’agenzia investigativa A-Z e del suo titolare Dario Caldelli, investigatore privato professionista dal 1975, cui puoi rivolgerti per un preventivo telefonico immediato al n° 3356661227 (24 ore su 24) e per una consulenza, su ogni tipo di investigazione privata e sull’utilizzo legale di apparecchiature investigative adatte al tuo “caso”.
REGOLAMENTO PER L’ ESECUZIONE DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (TULPS)
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Art. 257
1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
a) l’indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell’institore o del direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l’assetto proprietario dell’istituto, con l’indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
c) l’indicazione dell’ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l’istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;
d) l’indicazione dei servizi per i quali si chiede l’autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico- operativo dell’istituto, con l’indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all’attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell’istituto;
b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.
3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all’ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l’indirizzo unitario ed il controllo dell’attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell’istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all’articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.
(Articolo così modificato dalla lett. h) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 257-bis
1. La licenza prescritta dall’articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell’istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l’attività di investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l’indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all’articolo 257, comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’articolo 327-bis del medesimo codice. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 257-ter
1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l’ufficio comunica all’interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante:
a) l’attivazione degli adempimenti relativi all’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;
b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all’articolo 257 ed a quanto previsto dall’articolo 260-bis. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell’Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente gia’ prestate nello Stato di stabilimento, purché idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 137 della legge.
2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all’articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell’articolo 9 della legge, nonché l’attestazione dell’avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti.
3. Se la licenza è richiesta per l’esercizio dell’attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l’istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, né per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all’articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo.
4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all’articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell’assetto proprietario dell’istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.
5. Ai fini dell’estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all’articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell’attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all’articolo 257-quater. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 257-quater.
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 134 della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:
a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;
b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all’articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l’azione penale per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione;
c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto.
2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l’impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall’articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:
a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all’integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell’autorità’ ed alle determinazioni del questore ai sensi del Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.
4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell’articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 257-quinquies
1. Per l’accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell’articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell’interno a norma dell’articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all’articolo 249, quinto comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l’accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell’interno, sentita la commissione di cui all’articolo 260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all’articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 257-sexies
1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, né di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, né ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l’utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:
a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l’utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo;
b) siano costantemente garantite l’efficacia e l’efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi;
c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 258
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell’art. 115 della Legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall’art. 134 della Legge stessa.
Art. 259.
Salvo quanto dispone il Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all’art. 133 della Legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.
Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.
Art. 260
Nel registro di cui all’articolo 135 della legge devono essere indicati:
a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell’affare o della operazione;
c) l’onorario convenuto e l’esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall’ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.
Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l’operazione complessiva, il cliente per conto del quale l’intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l’esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.
Per le attività indicate nell’articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l’avvenuta vendita, le generalità dell’acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l’onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
(Articolo così modificato dalla lett. l) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
§ 21-bis
Degli istituti stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea, degli enti di certificazione indipendenti e della Commissione consultiva centrale
Art. 260-bis
1. Le imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a parità di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall’articolo 257, tenuto conto della capacità tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, già assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all’articolo 137 della legge è prestata con le modalità ed alle condizioni indicate all’articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti l’ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica.
2. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare l’esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell’impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa.
3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 va proposta almeno sessanta giorni prima dell’espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell’istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell’autorita’ di pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l’autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica.(Articolo introdotto dalla lett. m) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 260-ter
1. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono stabiliti le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l’espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.
3. Il riconoscimento quale “organismo di certificazione indipendente” di cui al comma 1, è effettuato dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validità per cinque anni. Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data di notifica alla Commissione dell’Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati.
4. Il Ministero dell’interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull’attività degli organismi di certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo stesso Ministero, è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell’interno e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei trasporti e dell’istruzione, università e ricerca; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno esperto in comunicazioni, nonché da tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica dirigenziale non generale.
5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentite le altre Amministrazioni interessate.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Articolo introdotto dalla lett. i) dell’art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Art. 260-quater
1. è istituita presso il Ministero dell’interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all’articolo 134 della legge. Essa è presieduta da un prefetto ed è
composta:
a) dal direttore dell’Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all’Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
f) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
g) da non più di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.
2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell’interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni.
5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attività di cui agli articoli 133 e 134 della legge.
6. Nell’ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o “gruppi di lavoro” ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269
Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti.
GU n. 36 del 14-2-2011 – Suppl. Ordinario n.37
testo in vigore dal: 16-3-2011
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,come successivamente modificato e integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Visti in particolare, l’articolo 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che «la licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacita’ tecnica ai servizi che intende esercitare» e l’articolo 257, comma 2 del predetto Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all’articolo 134 del medesimo Testo unico «è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell’istituto, nonché della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacita’ tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita’ operative dell’istituto; b) la disponibilita’ dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»;
Considerato che l’articolo 257, comma 4 del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell’interno l’individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché i requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;
Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione gia’ richiamato;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all’articolo 134 del Testo unico ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010;
Sentito l’Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25 novembre 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d’ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione:
a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all’articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto;
b) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all’articolo 257, comma 3, individuati nell’allegato D del presente decreto;
c) i requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell’allegato B del presente decreto;
d) le modalita’ di dimostrazione della disponibilita’ dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell’allegato A del presente decreto;
e) i requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti, nonché le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto.
Art. 4
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all’articolo 1, i requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:
a) investigatore privato titolare di istituto;
b) informatore commerciale titolare di istituto;
c) investigatore autorizzato dipendente;
d) informatore autorizzato dipendente.
3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare – in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione – ad operare su tutto il territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovra’ essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’articolo 257 ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
Art. 5
qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale
1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all’articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei
servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d’indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente:
a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio’ delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedelta’ professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza
sleale, contraffazione di prodotti;
a.III): attività d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio’ delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o societa’ di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilita’ professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
a.V): attività d’indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice;
a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.
Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’articolo 259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2010
Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 21, foglio n. 72
Sito e posizionamento su Internet a cura di SitoPrimaPagina – sitoprimapagina@gmail.com – N° verde 800070333
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